Passa ai contenuti principali

In primo piano

Il Modello 231 alla luce delle Linee Guida della FIGC e FIP: Etica e Legalità nel mondo dello Sport.

La recente introduzione della Riforma dello Sport   ha acceso con determinazione la lente sul Modello 231 quale strumento per prevenire la commissione di reati all'interno degli enti sportivi, colorandolo dei principi di etica e legalità che dovrebbero ispirare il mondo dello Sport.  Così, il “MOCAS” diviene rilevante in settori dove la gestione etica e responsabile è cruciale per garantire l'integrità delle competizioni e la reputazione delle federazioni sportive.  La Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Italiana Pallacanestro, consapevoli dell’importanza della correttezza e della trasparenza nel mondo del calcio e del basket, hanno emanato, tra le prime, delle specifiche linee guida di settore, dedicando una sezione specifica all'applicazione del Modello 231 all'interno delle società di calcio e pallacanestro e fissando il termine per l’adeguamento in 12 mesi dall’emanazione delle stesse. Le Linee Guida FIGC e FIP Relativamente alle Linee Guida FIGC, l’

Le modalità di determinazione del tasso usurario attraverso il TEG

La fattispecie dell’usura bancaria è ormai da molti anni al centro di numerose controversie in materia bancaria.
Pratica che consiste nel fornire prestiti a tassi d’interesse “illegali” socialmente riprovevoli, tali da rendere il loro rimborso estremamente difficile se non addirittura impossibile.
L’obiettivo di una tale tipologia di contratto è spesso quello di impadronirsi, con modalità illecite, della garanzia del prestito o comunque di quanto economicamente rilevante può essere sottratto alla vittima.
Alla luce di questa premessa occorre evidenziare come ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario si deve tener conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza. 
Di egual tenore sono altresì le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia.
Nel TEG (Tasso Effettivo Globale) deve essere computato tutto ciò che possa configurarsi come somma richiesta per la restituzione dell’importo erogato o comunque quale costo del denaro.
Secondo l’insegnamento della suprema Corte, nella determinazione del tasso d’interesse al fine di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, di tutti gli oneri imposti all’utente in connessione con l’utilizzazione del credito.
Nell’espressione “comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese” vanno infatti ricompresi tutti i costi del finanziamento applicati all’istituto di credito, a prescindere dalla denominazione conferita dal creditore.
Pertanto a fronte dell’aggiornamento di luglio 2016 delle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi vengono incluse, tra le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese collegate all’erogazioni del credito e sostenute dal cliente (le spese di istruttoria e revisione del finanziamento; spese chiusura della pratica; spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione; il costo dell’attività di mediazione sostenuto dal cliente in via diretta o tramite mediazione; le spese di assicurazione o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore e le assicurazioni sul credito anche dette CPI e quelle per furto ed incendio; le spese per servizi accessori; gli oneri per la messa a disposizione dei fondi ed ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l’operazione di finanziamento).
Viceversa sono esclusi dal calcolo del TEG, (le imposte e le tasse; le spese notarili; i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento (es. bancomat); gli interessi di mora (comunque rilevanti ai fini della normativa antiusura); e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo nonché le penali a carico del cliente previste per il caso di inadempimento di un obbligo nonché le penali a carico del cliente previste in caso in caso di estinzione anticipata del rapporto).
Estremamente importante per la determinazione del TEG e la verifica del superamento del tasso soglia è l’impatto che ha il principio di simmetria/omogeneità di confronto.
Secondo la giurisprudenza di legittima il giudizio in punto di usurarietà si basa sul raffronto tra un dato concreto (il TEG specifico applicato nel ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato: c.d. principio di simmetria/omogeneità di confronto.
L’utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbero che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quello del TEGM: il che significa che il giudice non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l’utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d’Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell’utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei paramenti così ritenuti validi, per poi operare un confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio.
Impostazione, quest’ultima, che è stata avallata altresì dalle Sezioni Unite, secondo cui il sistema di usura (presunta) è caratterizzato da una esigenza di omogeneità, o simmetria la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi.
Ulteriore elemento che necessita di essere evidenziato è l’onere che grava sulla parte che adduce l’usurarietà del tasso di interesse, la quale deve allegare ed indicare quali sono i modi, i tempi, e la misura del superamento del tasso-soglia, in difetto dei quali la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria.
La necessità che la domanda sia supportata da dettagliate contestazioni è stata autorevolmente ribadita dalla Cassazione, secondo cui è censurabile la domanda attore che indichi soltanto l’entità dei tassi anno per anno applicati ed i tassi soglia, poiché non consente di ritenere pacifica l’esistenza dell’usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una CTU esplorativa e suppletiva di un non assolto onere probatorio. 

Commenti

Post più popolari