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Il Modello 231 alla luce delle Linee Guida della FIGC e FIP: Etica e Legalità nel mondo dello Sport.

La recente introduzione della Riforma dello Sport   ha acceso con determinazione la lente sul Modello 231 quale strumento per prevenire la commissione di reati all'interno degli enti sportivi, colorandolo dei principi di etica e legalità che dovrebbero ispirare il mondo dello Sport.  Così, il “MOCAS” diviene rilevante in settori dove la gestione etica e responsabile è cruciale per garantire l'integrità delle competizioni e la reputazione delle federazioni sportive.  La Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Italiana Pallacanestro, consapevoli dell’importanza della correttezza e della trasparenza nel mondo del calcio e del basket, hanno emanato, tra le prime, delle specifiche linee guida di settore, dedicando una sezione specifica all'applicazione del Modello 231 all'interno delle società di calcio e pallacanestro e fissando il termine per l’adeguamento in 12 mesi dall’emanazione delle stesse. Le Linee Guida FIGC e FIP Relativamente alle Linee Guida FIGC, l’

Confisca e sistema della responsabilità degli enti.

Premessa

Le confische rappresentano oggi, all’esito dei numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali, l’ultima frontiera della specialprevenzione.

I più recenti indirizzi di politica legislativa, infatti, muovono dalla presa di coscienza che la spinta a delinquere è caratterizzata dalla facile prospettiva di guadagnare e godere di una certa ricchezza.

Tali ragioni di politica criminale, però, hanno dovuto coordinarsi con le garanzie che connotano la materia penale, non più solo indicate dal diritto interno, ma completate e integrate dalla giurisprudenza della Corte Edu e dalla normativa comunitaria.

La confisca è definita quale istituto proteiforme per la sua capacità di perseguire, attraverso le distinte tipologie di cui si compone, funzione sanzionatoria e preventiva, giungendo al comune effetto ablatorio del bene.

Anche il Decreto Legislativo 231/2001, sorto dal recepimento delle istanze tese a limitare il sempre più evidente indirizzarsi della criminalità verso la logica del profitto, prevede differenti ipotesi applicative di confisca.

Va da sé come l’evoluzione delle questioni generali relative all’istituto si ripercuotono anche sulle applicazioni proprie della materia della responsabilità degli enti.

 

Il contesto: la confisca e le sue recentissime problematiche.

Tutte le ipotesi di confisca obbligatoria sono spesso state oggetto di profondi contrasti, in dottrina ed in giurisprudenza, in relazione alla possibilità di essere disposte anche in caso di estinzione del reato e, quindi, in assenza di sentenza di condanna.  Il nostro ordinamento conosce diverse ipotesi di “confisca senza condanna”, alcune inserite all’interno del codice penale – si pensi alla confisca ex artt. 240 co. 2 c.p. e 322 ter c.p. –, altre nella normativa complementare – si pensi alla confisca misura di prevenzione antimafia, alla confisca lottizzatoria, alla confisca “allargata”, a quella prevista in materia di contrabbando e nel caso di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Non tutte le ipotesi riconducibili nel novero delle confische senza condanna sono ritenute compatibili con i principi dettati dalla Convenzione EDU in materia di sanzioni penali, quali interpretati dalla Corte EDU.

Esemplificando, mentre riconosce la legittimità della confisca di prevenzione (Corte EDU, Grande Camera, 1 marzo – 6 aprile 2000, Labita c. Italia. 77) – tipico esempio di misura applicata a prescindere dalla condanna e, addirittura, indipendentemente dall'instaurazione di un procedimento penale – la Corte EDU sembrava non ammettere la confisca urbanistica in assenza di condanna (Grande Camera, sent. 28 giugno 2018, G.I.E.M. e altri c. Italia).

Ora, se il risultato che si raggiunge attraverso lo strumento della confisca èsempre il medesimo e consiste nell'ablazione definitiva del bene, occorre domandarsi come mai in alcuni casi la confisca senza condanna sia stata dichiarata convenzionalmente compatibile, mentre in altri sia ritenuta inapplicabile e contraria ai principi convenzionali.

Di recente, il medesimo contrasto è sorto anche alle altre ipotesi di confisca non obbligatoria.

In effetti la III sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 11 maggio 2020 (Ud. 15 novembre 2029), n. 14218, si è pronunciata sulla opportunità di irrogare la misura della confisca per equivalente, prevista dall’art. 12 bis, d. lgs. n. 74/2000, in ipotesi di reati tributari che siano dichiarati estinti per intervenuta prescrizione. In questa sede è stato richiamato il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite (sent. 21 luglio 2015 n. 31617), secondo cui il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto.

Tale ultima pronuncia aveva rilevato che la confisca per equivalente, avendo natura sanzionatoria, impone di escludere che possa essere disposta l’ablazione definitiva del bene ove il reato sia dichiarato estinto per prescrizione.

Pare che la pronuncia in commento si sia posta, ictu culi, in contrasto con le più recenti riforme del processo penale, così come interpretate dalle ultime Sezioni Unite.

In effetti l’art. 6, comma 4, d. lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (che ha stabilito il principio della “riserva di codice”), ha introdotto nel codice di procedura penale il nuovo art. 578 bis, poi integrato dalla cd legge “spazzacorrotti del 9 gennaio 2019, n. 3, secondo cui: “Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, o la confisca prevista dall’art. 322 - ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato”. Il dictum “altre disposizioni di legge” ha fomentato il dibattito: da un lato, infatti, la sentenza n. 6141/2019 ha incidentalmente ritenuto che la locuzione “altre disposizioni di legge” contenuta nell’art. 578 bis c.p.p. sia da intendersi come un generico riferimento alle diverse forme di confisca previste dalle leggi penali speciali; dall’altro lato, la sentenza n. 13539/2020 ha stabilito che l’art. 578 bis c.p.p., come da ultimo novellato, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a tutte le ipotesi di confisca.

Questo secondo orientamento pare preferibile in quanto la Corte lo ha ritenuto suffragato, in un certo senso, anche dalla successiva integrazione apportata dalla “spazzacorrotti”, afferente l’estensione all’art. 322 ter c.p. Essa va a rafforzare una lettura della disposizione inclusiva anche dei provvedimenti ablatori aventi portata lato sensu sanzionatoria, come indubbiamente è la confisca per equivalente. 

 

Conclusioni.

Nella prospettiva della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, pacifica è l’inefficacia del modello ablativo classico. Il legislatore, pertanto, si è visto gravato dall’onere di rimodellare l’istituto della confisca alla luce delle specifiche esigenze, calibrando l’intervento repressivo, geneticamente orientato al rapporto tra la res strumentale al reato e l’autore del fatto-presupposto, sulle articolazioni tipiche dell’attività d’impresa, mirando al vantaggio patrimoniale da essa conseguito.

Ecco perché nel contesto del complessivo apparato sanzionatorio del d.lgs. n. 231 del 2001, dove la confisca si ammanta di riflessi ulteriormente “proteiformi” all’interno della stessa disciplina normativa, in termini di garanzie applicabili, è di fondamentale importanza impedire che essa assuma un surplus di afflittività, tale da trasformarla in una inedita “pena patrimoniale”, incompatibile con i principi costituzionali, come potrebbe avvenire nelle ipotesi di “confisca senza condanna”.

Ad ogni buon conto, le Sezioni Unite offrono una lettura del tutto inclusiva dell’art. 578 bis c.p.p. secondo cui tutte le ipotesi di confisca, comprese le confische per equivalente, possono essere disposte con una sentenza di proscioglimento ex art. 531 c.p.p., sebbene detto orientamento maggioritario, secondo altre autorevoli opinioni, oltre ad essere di dubbia compatibilità con il testo stesso della norma, è pure di dubbia compatibilità con il dettato costituzionale.

Di fatti, vista la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, ci si domanda se una norma che permetta di irrogare la confisca per equivalente nei casi in cui il reato si sia estinto per intervenuta prescrizione contrasti con il principio di colpevolezza e di presunzione di innocenza ex art. 27 Cost., consentendo allo Stato di punire un imputato, di fatto, non condannato.

 


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