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La riforma dello sport, i nuovi obblighi per le società e associazioni sportive e le linee guida di categoria.

Premessa A poche settimane dall’entrata dello sport in Costituzione, con l’approvazione all’unanimità dell’art. 33, si fa sempre più conc reta  la presa di coscienza del ruolo che l’attività  motoria  può rivestire per la società e per l’individuo.  Ruolo che si ripercuote, a cascata e dal basso, anche sulle società e associazioni sportive, dilettantistiche e non, di cui si era già fatta caricola c.d. riforma dello sport, entrata in vigore il 1 luglio 2023. Un intervento quindi a tutto tondo per il mondo dello sport che, tuttavia, pone l’accento sul tema della  compliance  e della normazione secondaria, in particolare  in relazione all’adozione di un  Codice Etico per gli enti che operano nel mondo dello sport a più livelli e dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001). La riforma dell’art. 33: lo sport entra nella Costituzione Italiana.  Il  20 settembre 2023 è già passato alla storia come la data in cui si è modificato all’unanimità l’art. 33 della Costituzi

Gli impatti dell'emergenza sanitaria mondiale sulle misure di sicurezza ex D.lgs. 231/2001

Premessa.
Le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che di fatto stanno monopolizzando l’informazione e il vivere quotidiano in questi giorni particolari, aprono a delle  imprescindibili valutazioni relative all’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate da ciascuna azienda per fronteggiare i rischi del contagio.
Di fronte, infatti, alla minaccia della salute pubblica, le misure urgenti previste dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri impongono alle aziende di coordinare e integrare tali misure con i protocolli sulla valutazione e gestione del rischio nell’ambito della sicurezza sul lavoro al fine di evitare di incorrere, alle condizioni previste, in una responsabilità ex D.lgs. 231/2001 di cui all’art. 25-septies.

Il contesto: la sicurezza sul lavoro.
La sicurezza sul lavoro è un bene giuridico di rango costituzionale, spesso richiamato dalla Carta fondamentale e funzionale alla tutela effettiva della vita, dell’integrità fisica e della salute della persona.
Non deve sorprendere allora come diverse siano state le riforme che hanno impegnato il legislatore nella materia.
Tradizionalmente, si distingue:
·      una prima fase, collocabile temporalmente negli anni ’50, in cui il modello normativo tendeva all’iperprotezione del lavoratore imponendo al datore di lavoro un obbligo di vigilanza assoluto;
·      una seconda fase, caratterizzata dal varo della l. 626/1994 che, raccogliendo le istanze di responsabilizzazione del lavoratore, imponeva al datore di lavoro di predisporre un sistema di sicurezza, prevenzione e protezione e al contempo introduceva la c.d. “area del rischio consentito” per cui andava valutata la condotta del lavoratore al fine di verificare un’eventuale rottura del nesso di causalità;
·      una terza fase che, con il D.lgs. 81/2008, introduce il concetto della responsabilità di posizione segnando il definitivo tramonto del modello iperprotettivo del lavoratore in favore di un modello di obblighi ripartiti.
La logica dell’ultimo Decreto Legislativo in materia di sicurezza sul lavoro è imperniata sul concetto di “valutazione dei rischi”, definita dall’art. 2, lett q) come la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
Il documento che racchiude tale valutazione dei rischi prende il nome di DVR e la sua tempestiva adozione rappresenta certamente un elemento di valutazione dell’adeguatezza dell’organizzazione di impresa.

La sicurezza sul lavoro nel D.lgs. 231/2001 e i riflessi della emergenza da Covid-19.
La disciplina del D.lgs 81/2008 si interseca con quella del D.lgs. 231/2001.
Nel 2007, infatti, il legislatore aveva esteso l’ambito oggettivo di applicazione della responsabilità da reato degli enti introducendo nel catalogo dei reati l’art. 25-septies in materia di omicidio e lesioni personali aggravate commesse per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Rinviando ad altra sede le questioni interpretative ancora insolute relative alla compatibilità dei reati colposi con i criteri dell’interesse e vantaggio necessari ai fini di un’imputazione della responsabilità all’ente, quel che è certo è che, all’indomani dell’inserimento della nuova norma all’interno del catalogo dei reati, le aziende sono state chiamate ad adottare misure specifiche a tutela della salute dei dipendenti, al fine di evitare l’esposizione ad una delle sanzioni previste dal Decreto.
Nel contesto dell’emergenza Covid-19, che, ad oggi, riguarda tutte le aziende del territorio nazionale, diviene necessaria l’adozione di misure specificamente volte a prevenire il rischio del contagio tra i propri dipendenti al fine di evitare la diffusione del virus.
Per fare ciò, in termini di compliance, le aziende dovranno dotarsi di procedure idonee ad aumentare i livelli di sicurezza e prevenzione ai fini dell’eventuale valutazione di adeguatezza del Modello ex D.lgs. 231/2001.
Non può ritenersi sufficiente, infatti, il mero aggiornamento del DVR, poichè tale modalità da sola non pare idonea ad assolvere al ruolo di verifica in merito all’efficace attuazione dello stesso.

Conclusioni
Nel silenzio di documenti di settore istituzionali, l’AiFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro) ha redatto un documento contenente le buone prassi per lo svolgimento della formazione e per lo svolgimento di sopralluoghi e consulenze in azienda.
In disparte di questo le Aziende, anche e soprattutto in un’ottica futura, dovranno prestare particolare attenzione alle questioni relative alla sicurezza sul lavoro poiché, com’è immaginabile, gli effetti di questa emergenza sanitaria continueranno a dispiegarsi nel tempo, anche a seguito dell’allenamento delle misure contenitive più stringenti imposte in questo momento.





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