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Il Modello 231 alla luce delle Linee Guida della FIGC e FIP: Etica e Legalità nel mondo dello Sport.

La recente introduzione della Riforma dello Sport   ha acceso con determinazione la lente sul Modello 231 quale strumento per prevenire la commissione di reati all'interno degli enti sportivi, colorandolo dei principi di etica e legalità che dovrebbero ispirare il mondo dello Sport.  Così, il “MOCAS” diviene rilevante in settori dove la gestione etica e responsabile è cruciale per garantire l'integrità delle competizioni e la reputazione delle federazioni sportive.  La Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Italiana Pallacanestro, consapevoli dell’importanza della correttezza e della trasparenza nel mondo del calcio e del basket, hanno emanato, tra le prime, delle specifiche linee guida di settore, dedicando una sezione specifica all'applicazione del Modello 231 all'interno delle società di calcio e pallacanestro e fissando il termine per l’adeguamento in 12 mesi dall’emanazione delle stesse. Le Linee Guida FIGC e FIP Relativamente alle Linee Guida FIGC, l’

Preferisco il diritto penale perché mi tiene più vicina ai miei sogni.

Sono giorni difficili, questi, per l’Italia.
Sono giorni in cui, più o meno forzatamente, stiamo tornando a una dimensione casalinga che, come società civile, spesso rifuggiamo in conto di un risultato da raggiungere da qualche altra parte, lì fuori.
Anche per me questi sono i giorni del “ritorno”, il ritorno a quelle cose semplici che, proprio perché tali, spesso, sono le prime ad essere messe in disparte.
Ma un po’ di deformazione professionale resta. Un po’ di attitudine a leggere le cose sempre secondo il quadro di conoscenze che uno ha è connaturale al mio essere.
E così, tra un discorso di una carica politica e un’altra sulla necessità – non più opportunità – di restare a casa, sono tornata al mio primo amore: il diritto penale.
Sì, perché per me lo studio e la pratica del diritto penale sono sempre stati anche una scuola di vita, per il loro innegabile legame con la vita reale, con le libertà fondamentali.
Le stesse che oggi, per un bene superiore come quello della salute, stiamo sperimentando in edizione compressa.
Ascoltando i moniti delle più alte cariche dello Stato mi è venuto quindi naturale provare a indagare quale fosse la logica di questo estenuante ripetere #iorestoacasa e #andràtuttobene.
E così, subito, ho trovato non uno, ma ben tre criteri validi a sorreggere i miei pensieri: il risk approach, il principio di precauzione e, infine, il principio del maximin.
Il contesto di riferimento è quello dei reati ambientali, presi in considerazione dal Codice Penale, prima ancora che dal Diritto Penale di Impresa, ma che proprio per via delle evoluzioni legate al mondo dell’impresa e alle esigenze della produzione sono stati portati a più riprese all’attenzione della giurisprudenza, prima, e del Legislatore, poi.
Dal 2015, infatti, il nostro ordinamento vanta una disciplina unitaria – se pur con i limiti interpretativi che ogni novella porta con sé – in materia di delitti ambientali, che è stata poi riportata più o meno pedissequamente nel catalogo dei reati ex D.lgs. 231/2001.
La genesi della nuova normativa è stata segnata dalla deprecabile prassi di utilizzare la previsione del disastro ex 434 c.p. per attirare all’area della sanzione penale le ipotesi del c.d. disastro ambientale.
Erano gli anni dei disastri “Thyssenkroup” e “Eternit”.  
In assenza di una previsione ad hoc, si faceva ricorso alla fattispecie del codice Rocco, vedendosi realizzato il pericolo per la pubblica incolumità attraverso alterazioni delle condizioni ambientali tali da determinare concrete ricadute sull’integrità fisica e la salute dei soggetti localizzati nelle aree interessate.
Integrità fisica e, soprattutto, salute. Beni primari che oggi divengono anche centrali, e che, com’è giusto che sia, vengono portati all’attenzione generalizzata di un’intera nazione.
Eppure, questa tendenza all’arretramento della soglia del penalmente rilevante è divenuta sempre più marcata a partire dall’accoglimento nel diritto penale del principio di precauzione, che nasce, quale evoluzione ancor più sentita del vicino principio di prevenzione, dalla necessità di leggere l’evoluzione scientifica e i grandi rischi connessi all’evoluzione della società, ma anche e soprattutto dei traffici commerciali.
Il principio di precauzione, diversamente da quello di prevenzione, stabilisce un criterio di gestione del rischio in condizioni di incertezza scientifica ipotizzando i possibili effetti dannosi ipoteticamente collegati a attività, installazioni, impianti e così via.
In altri termini, pur in assenza di basi epistemologicamente fondate, il principio di precauzione adotta misure preventive e cautelari fondate su un approccio connesso ad un rischio, alla mera possibilità e ipotesi che un evento dannoso possa determinarsi.
La mente corre veloce ai grafici sulle previsioni di diffusione della pandemia e sulla possibile crescita esponenziale dei contagi.
Questo è il momento in cui entra in gioco il principio del maximin, ritenuto uno dei fondamenti filosofici del principio di precauzione, secondo il quale “ogni scelta da compiersi in condizione di incertezza va valutata in ragione della peggiore delle sue conseguenze possibili”.
Ed ecco, allora, come nella mia mente la lettura di quello che stiamo affrontando a livello di società civile, ha trovato la sua quadratura.
Quello che ci stanno chiedendo in realtà non è poi così diverso dal modo in cui dovremmo essere orientati a pensare nel nostro quotidiano, che siamo impegnati in una realtà aziendale o in un contesto autonomo o pubblico.
In questo momento siamo tutti accomunati dalla necessità di assicurare la protezione del bene primario della salute.
Per comprenderlo abbiamo gli strumenti della compliance: ancor prima dei recenti provvedimenti adottati ad horas con specifico riguardo alla materia della sicurezza sul lavoro, l’approccio di fondo alla base dei Modelli di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 e del Sistema di Gestione Privacy passa per la logica del risk approach, che rappresenta e dovrebbe rappresentare un approccio alla disciplina dell’attività di impresa, per una crescita sana e virtuosa.
Per giustificarlo abbiamo il principio di precauzione che, nasce nel diritto penale in materia ambientale, trova un aggancio normativo a livello sovranazionale all’art. 191 del TFUE e ci aiuta ad accettare logicamente che quello che ci viene chiesto è l’unica soluzione possibile.
Per andare avanti abbiamo il principio del maximin che, è vero che ci porta a pensare al peggiore degli scenari possibili in un mondo pieno di  stimoli esterni volti alla positività del pensiero, ma che certamente rappresenta anche la chiave di volta dell’intera prospettiva.
Siamo tempestati da messaggi rassicuranti sul fatto che andrà tutto bene.
Beh, io questa certezza non la ho, ma so per certo che più in là del peggiore scenario possibile non c’è nulla.
E si può solo risalire.

Per cui, buona quarantena a tutti e non distraiamoci.

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