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La riforma dello sport, i nuovi obblighi per le società e associazioni sportive e le linee guida di categoria.

Premessa A poche settimane dall’entrata dello sport in Costituzione, con l’approvazione all’unanimità dell’art. 33, si fa sempre più conc reta  la presa di coscienza del ruolo che l’attività  motoria  può rivestire per la società e per l’individuo.  Ruolo che si ripercuote, a cascata e dal basso, anche sulle società e associazioni sportive, dilettantistiche e non, di cui si era già fatta caricola c.d. riforma dello sport, entrata in vigore il 1 luglio 2023. Un intervento quindi a tutto tondo per il mondo dello sport che, tuttavia, pone l’accento sul tema della  compliance  e della normazione secondaria, in particolare  in relazione all’adozione di un  Codice Etico per gli enti che operano nel mondo dello sport a più livelli e dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001). La riforma dell’art. 33: lo sport entra nella Costituzione Italiana.  Il  20 settembre 2023 è già passato alla storia come la data in cui si è modificato all’unanimità l’art. 33 della Costituzi

Anatocismo bancario cosa è e come è cambiato.

Molte volte chi ha rapporti di servizi con istituti di credito e/o finanziarie ha sentito parlare, almeno una volta, di anatocismo bancario e capitalizzazione degli interessi.
Ma di cosa si tratta precisamente?
In questo articolo spiegheremo brevemente cosa è l’anatocismo e la capitalizzazione degli interessi e come è cambiata la giurisprudenza in merito.
L’anatocismo riguarda la capitalizzazione degli interessi scaduti su di un capitale che a sua volta produce interessi.
Gli interessi maturati, scaduti e non pagati su di un capitale dato in prestito si sommano al capitale stesso, che conseguentemente si accresce costituendo la base di calcolo di nuovi interessi, con un rapido e non lieve incremento della somma dovuta.
L’anatocismo è ordinariamente vietato dall’art. 1283 c.c., che tuttavia consente che gli interessi primari scaduti possano produrre nuovi interessi in determinate condizioni, ossia (dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi), così come ulteriori ipotesi di anatocismo possono essere previste dagli usi contrari, come specificato dall’incipit della norma.
La giurisprudenza di legittimità per lungo tempo ha ravvisato nella condotta delle banche, improntata al calcolo degli interessi sugli interessi, un uso di rango normativo, derogatorio ex legedelle disposizioni recate dall’art. 1283 c.c., sul presupposto che nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare ed avere, l’anatocismo trova la generale applicazione in quanto sia le banche sia i clienti chiedono e riconoscono come legittima la pretesa degli interessi da conteggiarsi alla scadenza non solo sull’originario importo della somma versata, ma sugli interessi da questo prodotti e ciò anche a prescindere dai requisisti richiesti dall’art 1283 c.c. 
Alla base di questo orientamento, (ormai superato), è stato posto in rilievo che l’anatocismo trova generale applicazione attraverso comportamenti della generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, presentando i caratteri di obiettività, costanza, generalità, durata ed il carattere subiettivo della opinio iuris che contrassegna la norma giuridica consuetudinaria vincolante gli interessati.
Nel succitato contesto normativo portata rivoluzionaria la ebbe la sentenza della Corte di Cassazione 16.03.1999, n.° 2374, che operò un drastico cambio di rotta nel comportamento bancario, affermando la natura negoziale e non normativa dell’uso posto a giustificazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, non essendo ravvisabile l’opinio iuris ac necessitatis nell’adesione degli utenti ai contratti bancari, con la conseguente inapplicabilità della clausola anatocistica, poiché in aperto contrasto con le previsioni dell’art. 1283 c.c., in quanto uso non normativo, convenuto precedentemente alla scadenza degli interessi, comunque dovuti per un periodo inferiore a sei mesi.
Nella fattispecie la Cassazione ha sottolineato la mancanza dell’elemento soggettivo, opinio iuris ac necessitatis nell’adesione degli utenti ai contratti bancari recanti la disciplina dell’anatocismo, evidenziando che dalla comune esperienza emerge che l’inserimento di tali clausole è acconsentito da parte dei clienti non in quanto ritenuti conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito.
Il fondamentale principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione è dunque, che la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale ex art 1340 c.c. e non un uso normativo ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al c.c., come esige l’art 1283 c.c., laddove prevede che l’anatocismo non possa ammettersi in mancanza di usi contrari.
Il nuovo orientamento degli ermellini determinava l’intervento del legislatore che provvedeva, con l’art 25, D.Lgs 04.08.99, n. 342 a modificare parzialmente l’allora vigente art. 120 TUB, riformulandone l’intestazione “Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi” e prevedendo due nuove disposizioni.
La prima riguardante l’attribuzione al CICR dei poteri di stabilire modalità e criteri di produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancarie, (pertanto l’art. 120 TUB disciplinava espressamente l’anatocismo bancario).
La seconda contemplata dall’art. 25, comma 3 del succitato D.Lgs. n. 342/99, aveva ad oggetto una previsione di carattere transitorio, in virtù della quale i contratti recanti clausole anatocistiche stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della prevista delibera del CICR, dovevano ritenersi validi ed efficaci fino a tale data, (tale normativa fu però dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale per eccesso di delega e conseguente violazione dell’art 76 Cost).
Il CICR, in espletamento della potestà normativa attribuitagli dall’art 120 TUB, con la delibera del 09.02.2000 denominata “Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria” ha regolamentato il fenomeno dell’anatocismo bancario, affermando in primo luogo, che nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi.
Nei successivi articoli sono poi state indicate le modalità della capitalizzazione, che devono risultare da apposite clausole contenute nei contratti relativi ai rapporti di conto corrente, alle operazioni di finanziamento con piano di rimborso rateale nonché alle operazioni di raccolta.
A completamento di questa succinta ricognizione dell’anatocismo bancario, occorre evidenziare che le Sezioni unite del 4 novembre 2004, n. 21095, hanno stabilito che le clausole anatocistiche sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e pertanto sono da considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell’art 1283 c.c. perché basate su un uso negoziale, anziché normativo.

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