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L'obbligo di adozione del Modello 231 alla luce della Riforma dello Sport: spunti sui contenuti delle Linee Guida di FIGC e FIP

Premessa Tra le novità apportate dalla Riforma dello Sport va certamente sottolineato l’obbligo, per gli enti di settore, di redigere delle linee guida per la redazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo nell’ambito dell’attività sportiva, in uno alla previsione di adottare codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione. Questa previsione funge da raccordo tra le prescrizioni della Riforma e quanto già sperimentato nel tema della compliance aziendale con la predisposizione dei Modelli adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001, la cui esperienza pluriventennale è sempre stata supportata da linee guida di Confindustria che hanno fissato i paletti attorno ai quali disegnare e costruire la linee di prevenzione.  Sulla scorta di questo spirito della riforma la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Italiana Pallacanestro sono state tra le prime a rendere nota l’adozione di linee

I reati agroalimentari nell’economia del D.lgs. 231/2001

 

Premessa

L’aspetto rivoluzionario della riforma sta nel riconoscere che il cibo ha una propria identità, quale parte irrinunziabile e insostituibile della cultura dei territori, delle comunità locali e dei piccoli produttori: fattori che definiscono, in sostanza, il concetto di “patrimonio alimentare”. Conseguentemente, la tutela degli alimenti non può essere realizzata senza tutelare anche i consumatori e senza renderli allo stesso tempo partecipi e responsabili del loro patrimonio”.

Così Gian Carlo Caselli – già Presidente del Comitato scientifico dell’Osservatorio di Coldiretti sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare - ad un’intervista rilasciata qualche anno fa per “Il Giornale del Cibo”, circa il progetto di riforma dei reati in materia agroalimentare elaborato dalla sua Commissione nel 2015.

Il 25 febbraio 2020, il Consiglio dei Ministri ha cosìfinalmente approvato il Ddl n. 283 rubricato “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”, con un documento che riprende i contenuti del precedente DDL n. 2231 del 2016, con il quale era stato recepito tanto ambizioso progetto Caselli del 2015.

Trattasi di una riforma rivoluzionaria, volta ad incidere organicamente sia sulle disposizioni intra codicem, sia sul novero dei reati presupposto contemplati nel D.lgs. 231/2001, mediante l’inserimento di nuove fattispecie criminose a tutela degli interessi protetti in materia alimentare.

In effetti la sempre maggiore attenzione dei consumatori nella selezione - acquisto - utilizzo dei prodotti agroalimentari ha reso necessaria l’introduzione di una disciplina ad hoc della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i c.d. “food crimes” a fronte di una lacuna normativa divenuta sempre più anacronistica.

 

I reati agroalimentari nell’economia del D.lgs. 231/2001

L’ introduzione nel Codice Penale e nella normativa speciale di riferimento del concetto di “patrimonio agroalimentare” come nuovo bene giuridico meritevole di tutela, è risultata necessaria in considerazione del sempre maggiore verificarsi di attività imprenditoriali scorrette anche in questo settore, unicamente volte ad aumentare i profitti dell’ente a discapito delle prescrizioni che regolamentano la produzione, conservazione e vendita di prodotti alimentari.

A titolo esemplificativo, si pensi alla grande impresa che prepari alimenti con modalità che non ne garantiscano la genuinità oppure alla grande catena di distribuzione che conservi e poi venda alimenti alterati o in cattivo stato di conservazione.

Per scongiurare un siffatto rischio, il legislatore ha inteso perseguire due fondamentali obiettivi: da un lato, la tutela della salute e dell’ imponente sistema economico che orbita attorno al settore alimentare; dall’altro la tutela dei consumatori e delle imprese dalla concorrenza sleale.

In particolare, quanto alle novità afferenti il Codice Penale, il legislatore ha introdotto, con l’art. 517 quater c.p., il nuovo reato di agro-pirateria, finalizzato a punire le organizzazioni criminali infiltrate nel settore delle “agro-mafie”, mediante l’inflizione di sanzioni limitative della libertà personale ed economiche.

Quanto invece alle modifiche in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001, esse riguardano l’integrazione dei reati presupposto con i nuovi reati agro-alimentari e la previsione di un Modello Organizzativo specifico per le imprese alimentari, con un autonomo meccanismo di vigilanza.

In tal senso il legislatore ha concretamente scomposto l’art. 25 bis co. 1 D.lgs. 231/2001 in tre distinti capi così strutturati, onde tutelare tre distinte aree a rischio:

1.       Art. 25 bis. 1, rubricato “Delitti contro l’industria e il commercio”;

2.       Art. 25 bis. 2, rubricato “Delle frodi in commercio di prodotti alimentari”;

3.       Art. 25 bis. 3, rubricato “Dei delitti contro la salute pubblica”.

Quanto al piano sanzionatorio, invece, oltre alle sanzioni pecuniarie ricomprese tra le 100 e le 800 quote nei casi di cui all’art. 25 bis. 2 e tra le 300 e le 1000 quote nei casi di cui all’art. 25 bis. 3, sono previste anche diverse sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001, da applicare:

- con riferimento all’art. 25 bis. 2. limitatamente ai soli casi di condanna per il summenzionato reato di “agro-pirateria”;

- con riferimento all’art. 25 bis. 3. nei casi di condanna per tutte le fattispecie ivi menzionate secondo una durata definita sulla base della gravità dell’illecito commesso.

In entrambi i casi, poi, alla previsione delle sanzioni interdittive temporanee viene prevista la possibilità di ricorrere all’applicazione nei confronti dell’ente della più grave misura dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività “nel caso in cui lo scopo unico o prevalente dell’ente sia il consentire o l’agevolare la commissione dei reati sopra indicati

A questo punto, non può omettersi una disamina specifica di quello che è stato senz’altro l’intervento normativo di maggior rilievo, ovvero l’introduzione della nuova disciplina di cui  all’art. 6 bis ex D. lgs 231/01, con cui si è inteso dare attenzione ad ogni possibile situazione di deficit organizzativo aziendale, suscettibile nel lungo periodo di evolversi in comportamenti illeciti.

La soluzione è data dalla predisposizione di un Modello 231 specifico per la prevenzione dei reati agroalimentari la cui adozione ed efficace attuazione consente di fruire di una presunzione relativa di idoneità alle imprese alimentari, intese come “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti” secondo la definizione fornita a livello europeo dall’art. 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

In definitiva l’art. 6 bis detta una disciplina applicabile solo ed esclusivamente alle imprese alimentari come individuate dalla stessa normativa, attraverso l’istituzione di un Modello 231 finalizzato al perseguimento di tre ordini di tutele:

4.       tutela dell’interesse dei consumatori (ex art. 6 bis lett. a) e b)):

5.       rispetto dei criteri relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;

6.       obbligo di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie;

7.       obblighi a protezione della genuinità e della sicurezza degli alimenti sin dalla fase di produzione, ex art. 6 bis lett. c), d) ed e) del D. Lgs 231/2001;

8.       obblighi in merito agli standard di monitoraggio e controllo (art. 6 bis lett. f) e g))

Inoltre, è previsto per le imprese di modeste dimensioni di poter beneficiare di alcune semplificazioni operative, dettagliatamente descritte nell’ art. 6 bis commi 3 e 4 d.lgs. 231/2001.

Ciò posto, in relazione al summenzionato art. 6 bis, risulta evidente l’intento del legislatore, ovverosia  quello di descrivere tassativamente i requisiti essenziali che dovrà avere il Modello di prevenzione del rischio delle imprese del settore, affinché questo possa  definirsi idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria.

 

Conclusioni

Il legislatore ha posto in essere una riforma in chiave di prevenzione generale, intendendo così, per un verso, rafforzare la risposta punitiva dello Stato avverso ogni forma di manifestazione delle agro-mafie; per altro verso, estendere la responsabilità penale personale dell’autore dell’illecito agroalimentare anche alla Società, laddove il reato sia stato commesso da un soggetto che riveste una carica apicale o subordinata nell’azienda, nell’esclusivo interesse o a vantaggio della stessa, eludendo fraudolentemente ogni strumento di controllo aziendali all’ uopo predisposto.

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