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L'obbligo di adozione del Modello 231 alla luce della Riforma dello Sport: spunti sui contenuti delle Linee Guida di FIGC e FIP

Premessa Tra le novità apportate dalla Riforma dello Sport va certamente sottolineato l’obbligo, per gli enti di settore, di redigere delle linee guida per la redazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo nell’ambito dell’attività sportiva, in uno alla previsione di adottare codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione. Questa previsione funge da raccordo tra le prescrizioni della Riforma e quanto già sperimentato nel tema della compliance aziendale con la predisposizione dei Modelli adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001, la cui esperienza pluriventennale è sempre stata supportata da linee guida di Confindustria che hanno fissato i paletti attorno ai quali disegnare e costruire la linee di prevenzione.  Sulla scorta di questo spirito della riforma la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Italiana Pallacanestro sono state tra le prime a rendere nota l’adozione di linee

LE NUOVE LINEE DI CONFINDUSTRIA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI 231





Premessa
In concomitanza con la ricorrenza del ventennale dall’introduzione della normativa sancita dal d.lgs.231/2001, Confindustria ha pubblicato il già preannunciato aggiornamento del documento “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.
L’attività di rimodulazione delle Linee Guida si è resa necessaria a fronte delle novità che hanno interessato la normativa in materia di compliance 231, poiché, in effetti, le ultime direttive sul punto risalivano al 2014: trattavasi, pertanto, di un dettame sicuramente obsoleto e superato dalle moderne evidenze ricavate dalla realtà aziendale. 
Cosicché Confindustria, per il tramite delle nuove Linee Guida, si è posta l’obiettivo di offrire alle imprese una serie di indicazioni aggiornate in materia 231, idonee a far si che il Modello Organizzativo che esse decidano di adottare sia quanto più attuale possibile e, soprattutto, abbia una concreta efficacia esimente.
Mediante le presenti Linee Guida – si legge nell’introduzione del documento – ci si propone di offrire alle imprese che abbiano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231”. Le Linee Guida “mirano a orientare le imprese nella realizzazione dei modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative. Pertanto, fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello che sia conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell’impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice. Questi compie un giudizio sulla conformità e adeguatezza del modello rispetto allo scopo di prevenzione dei reati da esso perseguito”. “L’auspicio che sospinge il presente lavoro – si conclude – e, in particolare, la revisione compiuta nel 2014, è che le soluzioni indicate nelle Linee Guida continuino a ispirare le imprese nella costruzione del proprio modello e che, d’altra parte, la giurisprudenza valorizzi i costi e gli sforzi organizzativi sostenuti dalle imprese per allinearsi alle prescrizioni del decreto 231”.

Le novità.
Rispetto all’ultima versione risalente al 2014, diverse sono le novità introdotte dalle nuove Linee Guida. Innanzitutto con esse vengono valorizzati i sistemi di gestione integrata del rischio; vengono poi elencati i nuovi reati presupposto previsti dal d.lgs 231/2001 e, infine, si fa esplicito riferimento alle modifiche apportate in materia di whistleblowing, tenuto conto di quanto introdotto sul punto dalla legge n. 179/2017.
Fondamentale soffermarsi sul nuovo approccio alla compliance integrata, inserita nella Parte Generale del documento, che consente di facilitare e garantire l’immediata condivisione di ogni informazione aziendale attraverso un costante lavoro di coordinamento tra i principali soggetti aziendali di riferimento. 
In questo modo si tende a favorire un’attività di risk assessment congiunta e globale, nonché la manutenzione costante e periodica dei programmi di complicance. 
Sempre nell’ottica di un approccio di gestione integrata, un’ ulteriore novità introdotta dalle nuove Linee Guida afferisce all’esaminare costantemente, tra i vari sistemi di prevenzione e gestione dei rischi, quelli di controllo ai fini della compliance fiscale, nonché, in aderenza alla sempre maggiore attenzione che nell’ultimo periodo il legislatore sta dando all’argomento, quelli per la gestione del rischio di malattie professionali e infortuni. 
Sempre nella Parte Generale, come poc’anzi anticipato, sono stati introdotti un paragrafo dedicato al whistleblowing e uno alle c.d. DNF (dichiarazioni di carattere non finanziario) previste dal D. Lgs. 254/2016. 
Quanto al whistleblowing, le Linee Guida ribadiscono sicuramente il ruolo cardine dell’Organismo di Vigilanza, ma, al tempo stesso, non esclusivo di quest’ultimo, dal momento che viene posta l’attenzione sulla non remota ipotesi in cui l’ OdV non sia individuato quale destinatario esclusivo delle segnalazioni.
In questa eventualità, per scongiurare che il meccanismo di whistleblowing sfugga del tutto al suo monitoraggio, Confindustria ha stabilito che l’OdV debba comunque e opportunamente essere coinvolto (in via concorrente ovvero successiva), ad esempio laddove il destinatario iniziale della segnalazione, effettuata una prima valutazione sommaria della stessa, ne abbia verificato la rilevanza sul piano 231.
Le Linee Guida non escludono, altresì, che la segnalazione possa essere trasmessa anche ad un soggetto esterno, competente in materia di diritto penale ed esperto nel settore, in modo tale da consentire all’impresa di ricevere una valutazione qualificata della segnalazione ricevuta e, di conseguenza, di agevolarne la gestione interna. 

Conclusioni.
Ad ogni modo ed in conclusione, le nuove Linee Guida di cui qui si è dato un’ accenno, ribadiscono, tra le altre cose, la posizione di Confindustria di assoluta protezione nei confronti dei whistleblower e la necessità di salvaguardare le imprese contro abusi e rivelazioni di informazioni sensibili ai concorrenti.
Infine, per quanto concerne l’Appendice “Case Study” l’impostazione delle Linee Guida rimane sostanzialmente immutata con l’individuazione, per ogni categoria di reato, delle aree a rischio e dei controlli preventivi. 
Detta elencazione si è ovviamente arricchita degli ulteriori reati presupposto introdotti dopo il 2014. In effetti, oltre all’ampliamento delle fattispecie relative a reati già individuati nella versione precedente, sono stati introdotti due nuovi reati presupposto: i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) e i reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies).
Questo, per grandi linee, quello che prevede la nuova versione delle Linee Guida, che ha così inteso adeguare il precedente testo del 2014 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute.

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