Passa ai contenuti principali

In primo piano

L'obbligo di adozione del Modello 231 alla luce della Riforma dello Sport: spunti sui contenuti delle Linee Guida di FIGC e FIP

Premessa Tra le novità apportate dalla Riforma dello Sport va certamente sottolineato l’obbligo, per gli enti di settore, di redigere delle linee guida per la redazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo nell’ambito dell’attività sportiva, in uno alla previsione di adottare codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione. Questa previsione funge da raccordo tra le prescrizioni della Riforma e quanto già sperimentato nel tema della compliance aziendale con la predisposizione dei Modelli adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001, la cui esperienza pluriventennale è sempre stata supportata da linee guida di Confindustria che hanno fissato i paletti attorno ai quali disegnare e costruire la linee di prevenzione.  Sulla scorta di questo spirito della riforma la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Italiana Pallacanestro sono state tra le prime a rendere nota l’adozione di linee

LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 231



Introduzione

Le best practices consolidate per la costruzione e l’implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo prescrivono l’introduzione, nei contratti con i terzi, di una o più clausole con le quali il terzo si impegni a non porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D.lgs. 231/2001, nonché l’impegno a prendere visione delle misure definite dall’ente (ad es. Modello, Codice Etico), al fine di promuovere anche l’eventuale definizione di ulteriori e più efficaci strumenti di controllo. 

Finalità e contenuto delle clausole 231

L’inserimento di tali clausole è finalizzato a rendere vincolante «nei confronti dei terzi contraenti i principi etico - comportamentali attesi», estendendo, quindi, gli effetti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo anche in capo ai soggetti estranei all’azienda.
Si viene così a configurare un obbligo contrattuale a carico del terzo contraente cosicché l’eventuale commissione di uno dei reati presupposto della responsabilità degli enti o le eventuali condotte che comportano un rischio di commissione di tali reati possano costituire il presupposto per la contestazione di un inadempimento contrattuale. 
Per ciò che riguarda il contenuto delle clausole 231, nonostante la determinazione dello stesso sia rimessa alla libertà contrattuale delle parti e possa quindi assumere connotati molto diversi, è possibile individuare alcuni elementi costanti.
La parte preliminare della clausola fa riferimento all’adozione da parte della società del MOG e del Codice Etico e stabilisce che tutte le controparti contrattuali devono conoscerne e rispettarne i contenuti. Segue, poi, l’indicazione, anche in maniera sintetica, dei principi di carattere legale ed etico che disciplinano e ispirano l’attività della società.
E’inoltre possibile che la clausola contenga la previsione che impone alla controparte di dotarsi a sua volta di un MOG e di un codice etico ex d.lgs. 231/2001e, in generale, di impegnarsi ad assumere un comportamento conforme ai principi contenuti nello stesso. In tali casi, qualora la controparte non sia dotata di un proprio Modello organizzativo, si applicherà per entrambe le parti il modello della società che ha predisposto la clausola 231. Un evidente profilo di criticità è, tuttavia, rappresentato dal controllo sull’effettiva osservanza delle previsioni dettate dalla clausola stessa, non potendo la società imporre attività di indagine alla controparte contrattuale, limitandosi a prevedere l’obbligo di segnalare violazione del Codice Etico.
L’aspetto più interessante è senza dubbio quello relativo alle conseguenze di un eventuale inadempimento della clausola 231. 
Il rimedio più frequente è quello di ricorrere alla disciplina della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. Tale norma stabilisce che i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta come pattuito.
Dall’interpretazione letterale dell’art. 1456 c.c., avvalorata all’unanimità dalla giurisprudenza, si comprende che l’inadempimento deve riguardare una o più obbligazioni specificamente determinate. La valutazione della gravità dell’inadempimento spetta alle parti contrattuali, senza che al giudice sia concesso un giudizio discrezionale sull’importanza dell’adempimento che ha determinato la risoluzione del contratto.
Pertanto, appare evidente, che clausole risolutive con un contenuto generico e indeterminato, che prevedono un obbligo generale di rispettare un modello organizzativo e i principi richiamati in un codice etico, possono incorrere in ipotesi di nullità della clausola per indeterminatezza dell’oggetto. 
Dunque, la clausola, per essere produttiva di effetti giuridici, deve essere redatta in modo che impegni la controparte al rispetto di specifici obblighi e comportamenti, ricavati dal sistema costruito dall’impresa per la prevenzione dei reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001.

Conclusioni
Nell’ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la clausola di salvaguardia 231, se correttamente predisposta e applicata, costituisce un utile strumento alla prevenzione del rischio della commissione di reati, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, specificamente identificato in capo ai soggetti estranei all’azienda ma funzionalmente legati ad essa da rapporti contrattuali.
Rileva, dunque, non solo l’inserimento nel contratto di una clausola di salvaguardia, ma anche la sua corretta formulazione nonché la conseguente attuazione in caso di inadempimento, poiché diversamente tale condotta andrebbe ad indebolire le azioni attuate dall’ente per la prevenzione dei reati presupposto della responsabilità ex D.lgs. 231/2001.

Commenti

Post più popolari