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La riforma dello sport, i nuovi obblighi per le società e associazioni sportive e le linee guida di categoria.

Premessa A poche settimane dall’entrata dello sport in Costituzione, con l’approvazione all’unanimità dell’art. 33, si fa sempre più conc reta  la presa di coscienza del ruolo che l’attività  motoria  può rivestire per la società e per l’individuo.  Ruolo che si ripercuote, a cascata e dal basso, anche sulle società e associazioni sportive, dilettantistiche e non, di cui si era già fatta caricola c.d. riforma dello sport, entrata in vigore il 1 luglio 2023. Un intervento quindi a tutto tondo per il mondo dello sport che, tuttavia, pone l’accento sul tema della  compliance  e della normazione secondaria, in particolare  in relazione all’adozione di un  Codice Etico per gli enti che operano nel mondo dello sport a più livelli e dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001). La riforma dell’art. 33: lo sport entra nella Costituzione Italiana.  Il  20 settembre 2023 è già passato alla storia come la data in cui si è modificato all’unanimità l’art. 33 della Costituzi

LA PREVENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI PER I CRIMINI AMBIENTALI: SPUNTI OPERATIVI

 


Premessa
Il presente contribuito individua alcuni spunti operativi per la predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, idoneo a prevenire la responsabilità amministrativa da reato per i cd. “crimini ambientali” commessi nell’interesse o a vantaggio di imprese che abbiano come attività produttiva principale i servizi di igiene ambientale, la gestione dei rifiuti e delle bonifiche, o il cui operato abbia comunque un impatto sulle matrici ambientali.
 
 
La responsabilità da reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001
In generale, nel caso in cui determinate figure aziendali (ad esempio gli amministratori, i rappresentanti legali, i dirigenti, i dipendenti a loro subordinati) commettano alcuni specifici reati cosiddetti “presupposto[1] nell’interesse o vantaggio di una società, la stessa potrebbe rispondere del corrispondente illecito amministrativo dipendente da reato – con sanzioni pecuniarie ed interdittive che nei casi più gravi possono arrivare fino ad 1,549 milioni di euro e all’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività –, salvo che essa abbia:
 
1.     adottato ed efficacemente attuato – prima della commissione del fatto penalmente rilevante – un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi[2],
2.     nominato un Organismo di Vigilanza (OdV) munito di autonomi poteri di iniziativa e controllo[3].
 
Nel caso dei reati ambientali previsti all'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001[4] si dovrà tener conto delle loro caratteristiche strutturali[5], nonché della circostanza che l’interesse o il vantaggio per l’ente in tale materia possono consistere – ad esempio – nel risparmio economico derivante dalla omessa adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari in materia di inquinamento, ovvero nell’eliminazione dei tempi morti provocati dalla predisposizione o manutenzione degli stessi, con riduzione dei costi complessivi dell’attività produttiva.
 
Per la redazione del modello, l'azienda può avvalersi delle linee-guida delle associazioni rappresentative degli enti, adottate ai sensi dell'art. 6 co. 3 del D. Lgs. 231/2001, che individuano le best practices disponibili nel settore d’interesse[6].
 
Il modello organizzativo, tuttavia, non può però essere sostituito dalla mera adozione – da parte della società – di un sistema di gestione ambientale riconosciuto a livello internazionale, come quelli conformi alle certificazioni ambientali volontarie ISO 14001:2015 e al Regolamento Europeo EMAS[7].
 
 
Il modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati ambientali
In base alle best practices vigenti, la società deve disporre dei seguenti elementi:
-         formalizzazione dell'organigramma, con conseguente sistema di deleghe e procure chiaro, valido ed efficace; […]
-         definizione di un complesso di procedure di cui sia possibile verificare il rispetto da parte del personale interessato,
in coordinamento con i sistemi di prevenzione aziendale eventualmente esistenti (ISO, Safety Health, Audit ecc.).
 
Per costruire il modello di organizzazione, gestione e controllo è necessario
 
a)     individuare i processi aziendali “di business” a rischio diretto, relativi alle specificità del settore ambientale (es.: “gestione-impianti”), e “di supporto” (c.d. sentinella), strumentali all’attività svolta (es.: “gestione finanziaria”);
b)    indicare i reati realizzabili nell’ambito di ciascun processo corrispondente alle aree a rischio individuate;
c)     predisporre le procedure di controllo a seconda del livello e dell'oggetto, indicando i correttivi necessari a ridurre ad un grado “accettabile” il cd. rischio-reato;
d)    pianificare le azioni di vigilanza.
 
Le best practices in materia individuano le seguenti principali aree di business[8]:
A.   gestione dei rifiuti e degli adempimenti connessi[9]
B.   gestione delle emissioni in atmosfera
C.   gestione degli scarichi
D.   trasporto rifiuti
E.    intermediazione
F.    attività di bonifiche dei siti
G.   gestioni sorgenti radioattive.
Per quanto riguarda i processi rilevanti relativi a ciascuna area di business, andranno indicati il rispettivo responsabile che ne conosca il funzionamento, i presidi di controllo esistenti comuni a tutti i processi/reati[10] e/o relativi ad uno specifico processo aziendale, e le eventuali azioni correttive da apportare.
 
Andrà poi verificata la conformità e l’adeguatezza delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature presenti negli stabilimenti ai parametri tecnici e normativi previsti dalla legge, nonché delle autorizzazioni amministrative relative all’attività svolta.
 
Quanto all’Organismo di Vigilanza, sarà opportuno verificarne la competenza in relazione al business dell’impresa, attingendo anche al contributo di esperti in materia ambientale e alle indicazioni provenienti dal responsabile HSE (del quale la giurisprudenza non consigliata l’inserimento nell’OdV).
 
 
Alcuni esempi di prevenzione dei reati ambientali
La prevenzione dei delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale (art. 452 bis e 452 quater c.p.) – ma in generale dei “Delitti contro l'ambiente” previsti dal codice penale –, passa attraverso, ad esempio:
 
·        risk assessment, piani di monitoraggio e controllo, programmazione e concreta implementazione di coerenti interventi di manutenzione degli impianti;
·        efficaci sistemi di gestione delle emergenze e loro revisione periodica; [...]
·        criteri di aggiudicazione degli appalti che non privilegino il “massimo ribasso”;
·        inserimento di clausole di risoluzione ex art. 1456 c.c. nel caso di coinvolgimento del partner commerciale in procedimenti penali, per reati associativi, ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
·        meccanismi di selezione dei partner commerciali (fornitori servizi, opere, beni ed impianti, etc.) che prevedono cautele contro il pericolo di infiltrazione mafiosa (autocertificazione antimafia, white list, etc.).[...]
 
Con particolare riferimento alla gestione delle sostanze e miscele, si propone di valutare l’inserimento dei seguenti controlli specifici:
       i.          modalità di gestione delle sostanze e miscele in conformità alla rispettiva classificazione, nonché delle relative schede dati di sicurezza, ove previsto dalla normativa applicabile;
     ii.          ruoli, responsabilità e modalità per la classificazione delle sostanze e miscele pericolose prodotte, commercializzate e importate, ove previsto dalla normativa applicabile.
 
Tenuto conto della possibilità che tali reati siano contestati in forma colposa, accanto ai presidi cautelari suindicati si suggeriscono le seguenti ulteriori misure di controllo:
·     approfondita due diligence ambientale nelle operazioni di fusione e acquisizione e in quelle di acquisizione e/o cessione di asset; […]
·     verifiche ambientali di siti, immobili e impianti oggetto di compravendita, locazione, affitto, uso e godimento ecc.;
·     accordi negoziali e clausole contrattuali che, nella fase preliminare ovvero prodromica delle operazioni di cui ai punti precedenti, disciplinino la gestione dell’assessment ambientale e dei suoi risultati;
·     accordi negoziali e clausole contrattuali che disciplinino le eventuali responsabilità ambientali che dovessero emergere in seguito alla definizione del contratto.
 
Quanto ai reati di cui agli artt. 137 (scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili) e 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) del D. Lgs. n. 152/2006, andranno verificate, ad esempio, la titolarità e correttezza delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle specifiche attività, la reputazione dei fornitori incaricati della gestione dei rifiuti e il tipo di manodopera impiegata, mediante un raffronto con i prezzi di mercato.
 
 
Conclusioni
La buona riuscita dell’attività di prevenzione dei reati ambientali presuppone la diffusione di una più ampia “cultura della legalità d’impresa”, da considerare quale criterio guida delle condotte quotidiane aziendali.
 
Sarà dunque necessario muovere dalla definizione di una politica ambientale dell’ente che ne delinei gli obiettivi ed il contesto di riferimento, al fine di predisporre gli opportuni presidi organizzativi e di mitigazione del rischio-reato.
[1] ad esempio corruzione, riciclaggio, omicidio colposo in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, reati ambientali e fiscali.
[2]    ossia un sistema di documenti e procedure organizzative con cui l’azienda individua le attività nel cui ambito vi è il rischio di commissione dei reati-presupposto previsti da tale normativa
·         adotta specifici protocolli per programmare la formazione e l’attuazione delle proprie decisioni in relazione alle aree a rischio
·         individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione di tali reati
·         predispone canali di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza appositamente nominato
·         prevede le sanzioni disciplinari da adottare in caso di violazioni del Modello.
[3]    il quale ha il compito di verificare il funzionamento, l’efficacia e l'aggiornamento del Modello e rappresenta il fulcro del sistema di flussi informativi che l’azienda dovrà adottare per consentire la segnalazione degli illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 commessi al proprio interno, al fine di predisporre le eventuali implementazioni dei protocolli di prevenzione e gestione del rischio-reato.
[4]   Si tratta delle seguenti ipotesi di reato:
-          inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
-          disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
-          delitti colposi contro l´ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
-          traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
-          circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
-          uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
-          distruzione o deterioramento di habitat all´interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
-          importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
-          scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n. 152/2006, art. 137)
-          attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n. 152/2006, art. 256)
-          inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
-          violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n. 152/2006, art. 258)
-          traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n. 152/2006, art. 259)
-          attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
-          false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n. 152/2006, art. 260-bis)
-          sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279)
-          inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8)
-          inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 9)
-          cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).
[5]    Ad esempio,
-          solo alcuni reati presuppongono la realizzazione di un danno o di un pericolo concreto. Nella maggior parte dei casi vengono sanzionate violazioni meramente formali espressive di un pericolo meramente astratto;
-          molti illeciti ambientali sono sanzionabili non solo a titolo di dolo (ossia per comportamento illecito cosciente e volontario), ma anche a titolo di colpa (anche per semplice imprudenza o imperizia dell'agente).
[6]    Quali esempi di best practices in materia si possono indicare le linee-guida di FISE-Assoambiente “Modelli organizzativi e sistemi di gestione ambientale alla luce dell’estensione del D. Lgs. n. 231/2001 ai reati contro l’ambiente”, aggiornate nel 2020, ovvero le “Linee-Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” di Confindustria, aggiornate nel 2021.
[7]    In primo luogo, tali sistemi di gestione non hanno funzione di prevenire reati, bensì di assicurare che l'attività dell’impresa e le sue procedure interne siano conformi alle best practices internazionali rispettose dell'ecologia e dell'ambiente; in secondo luogo, essi non prevedono alcuni elementi essenziali necessari alla idoneità del modello organizzativo di cui al D. Lgs. 231/2001, quali
·         l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie
·         la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionarne le violazioni
·         la nomina di Organismo di Vigilanza.
      Allo stesso modo, non esistono leggi o disposizioni di altra fonte normativa che prevedano una presunzione di conformità – quantomeno per le sole parti corrispondenti – del modello di organizzazione, gestione e controllo a tali sistemi di gestione ambientale.
[8]      alle quali tutte sono associabili i seguenti processi di supporto: Approvvigionamenti (acquisti; gestione dei fornitori), Ambiente e sicurezza (audit in materia di ambiente e sicurezza), Personale (addestramento e formazione) e Servizi generali e gestione immobiliare.
[9]      area alla quale sono associati i seguenti specifici processi sensibili: Gestione impianti (gestione flussi in ingresso; manutenzione impianti; monitoraggi ambientali; pronto intervento e gestione delle emergenze; analisi di laboratorio; attività di deposito temporaneo e stoccaggio dei rifiuti; attività di gestione e post gestione delle discariche; gestione operativa dei servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti), Gestione legale e amministrativa (richiesta, rinnovo, modifica autorizzazioni; gestione delle autorizzazioni degli automezzi per il trasporto dei rifiuti; gestione gare) e Commerciale (omologa rifiuti; negoziazione diretta).
[10]   la formalizzazione della politica ambientale dell’impresa e di una procedura di valutazione dei rischi ambientali per identificare, valutare e tracciare gli impatti sull’ambiente delle proprie attività; l’indicazione di obiettivi e traguardi formalizzati anche in relazione alle responsabilità ed ai controlli sulle spese in tema di ambiente; un sistema di procure e deleghe in materia ambientale con attribuzione di adeguati poteri di spesa; la documentazione e la reportistica da e verso le funzioni di controllo e l’organismo di vigilanza ecc.



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