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Il Modello 231 alla luce delle Linee Guida della FIGC e FIP: Etica e Legalità nel mondo dello Sport.

La recente introduzione della Riforma dello Sport   ha acceso con determinazione la lente sul Modello 231 quale strumento per prevenire la commissione di reati all'interno degli enti sportivi, colorandolo dei principi di etica e legalità che dovrebbero ispirare il mondo dello Sport.  Così, il “MOCAS” diviene rilevante in settori dove la gestione etica e responsabile è cruciale per garantire l'integrità delle competizioni e la reputazione delle federazioni sportive.  La Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Italiana Pallacanestro, consapevoli dell’importanza della correttezza e della trasparenza nel mondo del calcio e del basket, hanno emanato, tra le prime, delle specifiche linee guida di settore, dedicando una sezione specifica all'applicazione del Modello 231 all'interno delle società di calcio e pallacanestro e fissando il termine per l’adeguamento in 12 mesi dall’emanazione delle stesse. Le Linee Guida FIGC e FIP Relativamente alle Linee Guida FIGC, l’

SICUREZZA SUL LAVORO: IL RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

  



Introduzione 

Il tema della sicurezza sul lavoro e, in particolare della prevenzione degli infortuni, è un argomento di grande rilevanza e attualità. 
Per sicurezza sul lavoro si intende l’insieme di misure, provvedimenti, valutazioni e monitoraggi che è necessario mettere in atto per tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori, dei collaboratori esterni e di chiunque si trovi occasionalmente all’interno dei luoghi di lavoro per proteggerli dai rischi presenti.
L’art. 9 della L. 123/2007 ha introdotto nel catalogo dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001 il reato di «omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro» (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001).
La sicurezza sul lavoro rappresenta, dunque, un aspetto fondamentale per la corretta gestione aziendale ed in quanto tale risulta essere strettamente connessa con l’attività dell’Organismo di Vigilanza.


L’attività dell’OdV in materia di sicurezza sul lavoro 

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, oltre all’adozione di un modello organizzativo, richiedono la sua effettiva attuazione e la nomina di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Le funzioni dell’OdV sono indicate dal citato articolo 6, il quale prevede l’obbligo di «vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento». 
Con particolare riferimento alla connessione tra l’attività dell’OdV e le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori, gli aspetti principali su cui occorre soffermarsi possono essere così suddivisi: la composizione dell’organismo, l’oggetto dell’attività di controllo e i flussi informativi.
Per quanto riguarda la composizione, al fine di rendere l’OdV quanto più autonomo e indipendente, appare opportuno escludere figure quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e, più in generale tutti i soggetti facenti parte dell’organigramma della sicurezza, in quanto per la posizione ricoperta all’interno dell’ente potrebbero porre in essere o favorire uno degli illeciti rilevanti e, contestualmente, avere il compito di vigilare sull’effettività e adeguatezza del modello, facendo così emergere un evidente conflitto di interessi e una sovrapposizione tra il ruolo di controllore e di controllato.
In ordine all’oggetto dell’attività di controllo, all’OdV non compete alcun sindacato sulla natura delle scelte tecniche e organizzative compiute dal datore di lavoro, dovendo piuttosto limitarsi a verificare, nello specifico ambito delle norme antinfortunistiche, esclusivamente l’idoneità, l’aggiornamento, l’efficacia e l’attuazione del modello adottato dall’ente. Per cui, a titolo esemplificativo, l’Organismo dovrebbe essere chiamato a verificare la conformità dei protocolli adottati dal datore di lavoro, il rispetto alle prescrizioni contenute nelle linee Guida adottate in materia, l’esistenza di una mappatura dei rischi e l’elaborazione di idonee misure di prevenzione, la completezza ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, al suo interno, la puntuale individuazione dei soggetti posti a presidio del sistema “sicurezza”.
Con riferimento all’ultimo aspetto, il D.lgs. 231/2001 prevede l’obbligo di stabilire appositi flussi informativi nei confronti dell’OdV, relativi sia all’esecuzione di attività sensibili sia a situazioni anomale o possibili violazioni del modello. Tutti i soggetti che fanno riferimento all’attività svolta dall’ente dovranno quindi garantire la massima cooperazione, trasmettendo all’OdV ogni informazione utile per l’espletamento delle funzioni che gli sono proprie.
In tema di sicurezza sul lavoro, i flussi informativi assolvono, in particolare, a una funzione di raccordo fra l’Organismo di Vigilanza e i soggetti individuati dall’organigramma aziendale, traducendosi nell’integrazione dei due distinti piani di controllo. Più nello specifico è opportuno che l’OdV riceva flussi informativi in relazione a: modifiche dei nominativi delle figure coinvolte nella gestione della salute e sicurezza e dei delegati dal datore di lavoro, infortuni occorsi, mancati incidenti, situazioni pericolose verificatesi e segnalazioni dei lavoratori, svolgimento di programmi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
L’Organismo, inoltre, riferisce regolarmente all’organo amministrativo in merito alle verifiche pianificate per l’esercizio di riferimento, attraverso la trasmissione dell’audit plan, e agli organi societari circa gli esiti dell’attività di vigilanza condotta inviando la relazione periodicamente predisposta.

Conclusioni

Alla luce delle osservazioni che precedono, è possibile concludere che l’Organismo di Vigilanza svolge un ruolo di primaria importanza nel sistema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. In qualità di «garante», infatti, l’Organismo è chiamato a svolgere una funzione di controllo sull’attuazione del modello e, pertanto, anche sul sistema operante in materia di sicurezza, al fine di assicurare che l’esonero dell’ente dalla responsabilità amministrativa ex Dl.gs. 231/2001 sia effettivo ed efficace nel tempo.



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