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L'obbligo di adozione del Modello 231 alla luce della Riforma dello Sport: spunti sui contenuti delle Linee Guida di FIGC e FIP

Premessa Tra le novità apportate dalla Riforma dello Sport va certamente sottolineato l’obbligo, per gli enti di settore, di redigere delle linee guida per la redazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo nell’ambito dell’attività sportiva, in uno alla previsione di adottare codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione. Questa previsione funge da raccordo tra le prescrizioni della Riforma e quanto già sperimentato nel tema della compliance aziendale con la predisposizione dei Modelli adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001, la cui esperienza pluriventennale è sempre stata supportata da linee guida di Confindustria che hanno fissato i paletti attorno ai quali disegnare e costruire la linee di prevenzione.  Sulla scorta di questo spirito della riforma la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Italiana Pallacanestro sono state tra le prime a rendere nota l’adozione di linee

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE COME DRIVER PER LA SOSTENIBILITÀ D’IMPRESA



L'interazione tra le valutazioni di sostenibilità aziendale e il Modello 231 

La necessità di parlare di prevenzione della responsabilità da reato delle società nell’ambito di un’iniziativa su “Il PNRR e i principali driver per un modello di sviluppo sostenibile” deriva dalla interazione strettissima e crescente tra le valutazioni della “sostenibilità” ambientale, sociale e organizzativa di un’impresa – condotte mediante i cosiddetti indici “Environmental Social Governance” (ESG) – e gli strumenti previsti dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità da reato degli enti[1].

Come è noto, gli indicatori ESG consentono di valutare in ambito finanziario la sostenibilità di un’impresa e della sua politica aziendale in base – ad esempio – alla sua attenzione verso l’ambiente, all’osservanza al suo interno di valori di inclusione e sicurezza nei contesti sociale e lavorativo, al rispetto dei diritti umani, all’adozione di un assetto organizzativo idoneo a prevenire i fenomeni corruttivi.

Tale approccio deriva dalle sollecitazioni che istituzioni pubbliche sovranazionali[2], il mondo finanziario e l’opinione pubblica rivolgono alle imprese ad assumere una responsabilità maggiore al contesto socio-economico e ambientale esterno e alle ricadute della propria attività sulla comunità circostante.

È in questo punto che si coglie il raccordo tra le valutazioni di sostenibilità dell’impresa e la prevenzione – da parte della stessa – del rischio di commissione di alcuni specifici reati economici[3] nel proprio interesse o vantaggio, mediante la predisposizione di un modello organizzativo che individui le attività interne esposte a tale rischio e le corrispondenti cautele idonee a ridurlo.

Ed invero, l’incremento dell’elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ha «attratto nell’ambito della competenza gestoria tematiche che afferiscono alla sfera della legalità, alla tutela dell’ambiente e ai diritti sociali, con l’effetto di responsabilizzare l’impresa ponendola quale garante del rispetto della legalità, della tutela ambientale e sociale e, in definitiva, introducendo i temi della sostenibilità nei sistemi di gestione»[4].


Gli incentivi alla sostenibilità aziendale e all'adozione del Modello 231 

L’attualità e rilevanza del percorso di sostenibilità dell’azienda e del modello 231 – anche in chiave di finanziamenti PNRR – emerge da tutta una serie di incentivi alla loro adozione.

Già nel maggio del 2021 il Consiglio dei Ministri segnalava alla stampa – tra i criteri per partecipare alle gare del PNRR – l’impegno dell’impresa a presentare la rendicontazione non finanziaria sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi (c.d. rating di sostenibilità)[5].

Nello stesso anno la European Banking Association (EBA) ha introdotto i criteri ESG nelle nuove linee guida sulla concessione del credito alle PMI e grandi imprese, affinché i relativi rischi siano considerati in modo adeguato e trasparente[6]. La sostenibilità dell’azienda diventa, dunque, elemento oggetto di valutazione da parte del sistema bancario e finanziario ai fini dell’analisi del merito creditizio[7].

Ancora, il nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate (cd. Codice di Corporate Governance 2020) pone la sostenibilità di lungo periodo dell’azienda tra gli obiettivi di gestione strategici che l’organo amministrativo deve perseguire, includendo nelle proprie valutazioni relative alla definizione del livello di rischio accettabile «tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell’ottica del successo sostenibile della società»[8].

Quanto al “modello 231”, la sua importanza nei rapporti dell’impresa con la Pubblica Amministrazione emerge – oltre che dall’attitudine a prevenire i fenomeni corruttivi anche in relazione ai finanziamenti previsti dal PNRR – dal fatto che esso

  • contribuisce al conseguimento del rating di legalità, il quale nelle gare per opere pubbliche o per la fornitura di beni o servizi può comportare vantaggi competitivi in termini di preferenza in graduatoria o di punteggio, oltre a poter influire sulla valutazione dell’offerta[9];
  • rientra tra le misure cd. di self-cleaning aziendale previste dal Codice dei Contratti Pubblici per dimostrare l’affidabilità di un’impresa malgrado la sua esclusione da una procedura di gara pubblica[10] in particolari ipotesi;
  • rientra tra le misure di prevenzione collaborativa che il Prefetto può prescrivere all’impresa nel caso in cui accerti possibili tentativi d’infiltrazione mafiosa riconducibili a situazioni di “agevolazione occasionale”, ai sensi del nuovo art. 94-bis del cd. Codice Antimafia (D. Lgs. 159/2011), introdotto con il D.L. n. 152/2021 (convertito in L. 29 dicembre 2021, n. 233) recante le disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose[11].


Conclusioni

La sostenibilità aziendale e la prevenzione dei “reati 231” da parte degli enti rappresentano oggi e per il futuro elementi strategici per favorire l’impatto positivo dell’azienda sulla comunità socio-economica e sull’ambiente esterno e per la sua competitività sul mercato, oltre a costituire i nuovi campi nel cui ambito la Next Generation di professionisti ed imprenditori potrà e dovrà fornire il proprio contributo.



Testo dell’intervento dell’Avv. Stefano Sarno al convegno “Il PNRR e i principali driver per un modello di sviluppo sostenibile” (Napoli, 6 giugno 2022, Sala dei Baroni del Maschio Angioino).

[1] Cfr. sul punto, fra i più recenti, G. Putzu – A. R. Carnà, Gli indicatori ESG e il D. Lgs. 231/2001. L’integrazione dei presidi di controllo a servizio della sostenibilità e della prevenzione del rischio-reato, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 1/2022; S. Sarno – R. Di Pietro, La relazione tra il modello di organizzazione e gestione e gli indici ESG, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 1/2022; M. Moretti – P. Silvestri, ESG – tra sistema integrato e autonomia dei suoi componenti, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2/2022.

[2] come l’Unione Europea o l’ONU con la c.d. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

[3] ad esempio, delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; reati ambientali; reati di sfruttamento del lavoro e dell’immigrazione clandestina; reati in materia di flussi finanziari e di riciclaggio di denaro ecc.

[4] Cfr. G. Putzu – A. R. Carnà, op. cit., pag. 101.

[5] In https://portale.assimpredilance.it/articoli/i-criteri-esg-dal-pnrr-alle-linee-guida-eba-sulla-concessione-del-credito

[6] In https://portale.assimpredilance.it/articoli/i-criteri-esg-dal-pnrr-alle-linee-guida-eba-sulla-concessione-del-credito

[7] M. Moretti – P. Silvestri, op. cit., pag. 77.

[8] Cfr. G. Putzu – A. R. Carnà, op. cit., pag. 98.

[9] Art. 95 co. 13 del D. Lgs. n. 50/2016. Per approfondimenti cfr. sul punto S. Sarno, Il rating di legalità e le possibili interazioni con il modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 secondo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in https://www.impresaediritto.it/2021/01/il-rating-di-legalita-e-le-possibili.html, 27 gennaio 2021.

[10] Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016:

  • comma 7: Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma  5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
  • comma 8: Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

[11] Per approfondimenti cfr. sul punto B. Leone, La prevenzione collaborativa nel Codice Antimafia, in https://www.impresaediritto.it/2022/02/la-prevenzione-collaborativa-nel-codice.html, 01 febbraio 2022.

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