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Il Modello 231 alla luce delle Linee Guida della FIGC e FIP: Etica e Legalità nel mondo dello Sport.

La recente introduzione della Riforma dello Sport   ha acceso con determinazione la lente sul Modello 231 quale strumento per prevenire la commissione di reati all'interno degli enti sportivi, colorandolo dei principi di etica e legalità che dovrebbero ispirare il mondo dello Sport.  Così, il “MOCAS” diviene rilevante in settori dove la gestione etica e responsabile è cruciale per garantire l'integrità delle competizioni e la reputazione delle federazioni sportive.  La Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Italiana Pallacanestro, consapevoli dell’importanza della correttezza e della trasparenza nel mondo del calcio e del basket, hanno emanato, tra le prime, delle specifiche linee guida di settore, dedicando una sezione specifica all'applicazione del Modello 231 all'interno delle società di calcio e pallacanestro e fissando il termine per l’adeguamento in 12 mesi dall’emanazione delle stesse. Le Linee Guida FIGC e FIP Relativamente alle Linee Guida FIGC, l’

IL MODELLO ORGANIZZATIVO “231” SECONDO L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE): ELEMENTI PRATICI E OPERATIVI



1. INTRODUZIONE

Il presente contributo sintetizza alcune delle indicazioni operative principali per la predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo nel settore dell’edilizia contenute nel “Codice di Comportamento delle imprese di costruzione” dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) (di seguito il “Codice” o il “Documento”), approvato dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 6 co. 3 del D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità da reato degli enti ed aggiornato alle innovazioni legislative intervenute fino al marzo 2022.

Il Codice – che dà attuazione concreta alle indicazioni dottrinali e metodologiche contenute nelle linee-guida 231 di Confindustria[1], cui l’ANCE aderisce ed alle quali il Documento fa espresso richiamo – si rivolge alle imprese che operano nel settore delle costruzioni[2], anche se di piccole dimensioni[3], ed offre alle stesse uno schema di riferimento per la predisposizione di un modello 231 che tenga conto delle caratteristiche produttive, merceologiche, dimensionali e organizzative di chi opera in tale ambito, nonché delle specificità delle aree aziendali sensibili e delle relative procedure interne adottate.

L’analisi dei rischi ed i protocolli e le procedure di prevenzione dei reati proposti da ANCE hanno come riferimento un’impresa di costruzioni “standard”, da intendersi come caratterizzata da una sufficiente complessità organizzativa[4] e da un’articolazione interna in plurime funzioni – anche se talvolta ricoperte dall’organo dirigente – con specifiche responsabilità,  in linea con il prototipo di organigramma proposto nel Codice[5].  

Il modello “standard” di impresa è collocato nello spazio intermedio che il documento individua tra le cd. “aziende di complessità limitata”[6] e le cd. “aziende complesse”[7]. Tale differenziazione rileva – come sarà meglio precisato a breve – sul piano dell’analisi dei rischi e dei protocolli di prevenzione applicabili.


2. L’analisi dei rischi

2.1. I processi e le aree sensibili ed i fattori di rischio

Nel procedere all’operazione di individuazione dei processi astrattamente[8] a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il Codice muove da una apprezzabile premessa di carattere metodologico: i fattori di rischio vanno determinati in rapporto al settore in cui opera l’impresa.

In particolare, il documento individua una serie di aree funzionali e di fattori di rischio specifici delle imprese di costruzioni c.d. “standard”, che si indicano di seguito:


I. AREA Lavori privati (per le imprese che operano nel settore dei lavori privati e della promozione immobiliare):

a. fattori di rischio riferiti alle attività che presuppongono il rilascio di titoli abilitativi edilizi e, in genere, autorizzatori, ovvero a quelle connesse alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti o da questi derivanti

b. fattori di rischio riferiti al rapporto con il committente privato e con i fornitori, e più in generale al reato di corruzione fra privati;


II. AREA Edilizia residenziale pubblica (per le imprese che operano nel campo dell’edilizia residenziale pubblica): fattori di rischio riferiti, oltre che a quelle descritte al punto precedente, alle attività che implicano la concessione di agevolazioni pubbliche;


III. AREA Appalti pubblici (per le imprese che partecipano a pubbliche gare o trattative per l’affidamento di lavori pubblici in appalto o in concessione): fattori di rischio relativi alle fasi delle procedure selettive, di autorizzazione del subappalto, di corretto adempimento contrattuale, di gestione dell’eventuale contenzioso con il committente, di collaudo delle opere eseguite[9];


IV. per tutte le imprese: fattori di rischio connessi ad attività di carattere più generale dell’impresa[10].  


In relazione a tali aree funzionali il Codice ha individuato dodici macro-processi[11] rilevanti, di ciascuno dei quali ha provveduto a descrivere l’estensione, le principali attività in cui si articola e i reati presupposto ad esso correlabili, qualora commessi nell’interesse o vantaggio dell’impresa.

Rinviando alla lettura del Codice per l’esame completo dei processi, in questa sede preme dar conto di quelli che si presentano come peculiari delle imprese di costruzioni. Si tratta del:

  • Processo di approvvigionamento[12], che riguarda

-   materiali, attrezzature, macchinari ed apprestamenti

-   servizi di manutenzione (incluse le manutenzioni di attrezzature e macchinari)

-   prestazioni professionali

-   subappalti,

l’inadeguata selezione dei quali espone l’impresa al rischio di commissione dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, di frode in pubblica fornitura, di reati in tema di erogazioni pubbliche, dei reati di corruzione fra privati, di violazione del diritto d’autore, di reati colposi gravi per violazione delle norme sulla sicurezza, di reati ambientali o di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita e dei reati tributari[13];


  • Processo commerciale[14], che riguarda le attività commerciali e di formalizzazione dei contratti relative a

-   gare ed appalti pubblici

-   trattative fra privati,

ed espone la società al rischio di commissione dei reati di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato, corruzione fra privati, dei reati in tema di erogazioni pubbliche, dei delitti di criminalità organizzata e dei reati tributari[15]; 


  • Processo di costruzione e gestione del contratto[16], che riguarda tutte le attività che si articolano in

-   gestione del cantiere

-   attività di costruzione

-   gestione del contratto, inclusa la contabilizzazione degli stati di avanzamento

-   fatturazione attiva, incasso e contabilizzazione

-   gestione varianti e riserve

ed espone l’impresa al rischio di commissione dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, di frode in pubblica fornitura, di delitti di criminalità organizzata, di corruzione, di concussione e induzione a dare o promettere utilità[17][…], di corruzione fra privati, di delitti contro la personalità individuale (caporalato), di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita, di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di reati colposi gravi per violazione delle norme sulla sicurezza, di reati ambientali, di delitti contro il patrimonio culturale e dei reati tributari[18];


  • Processo di gestione di erogazioni pubbliche[19], che riguarda le attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di

-   investimenti produttivi

-   innovazione tecnica e tecnologica

-   ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi

-   formazione del personale

-   iniziative di terzi oggetto di significative erogazioni pubbliche (esempio superbonus 110%, bonus facciate e simili) che coinvolgono l’impresa come esecutrice e gestore di tali erogazioni,

e risulta sensibile al rischio di commissione dei reati di corruzione, dei reati in tema di erogazioni pubbliche, dei reati societari[20];


  • Processo di gestione per la sicurezza[21], che riguarda le attività relative alla efficace implementazione del sistema gestionale per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia in sede che nei cantieri temporanei e mobili. La valutazione insufficiente in fase di pianificazione dei livelli di rischio connessi con le attività, ovvero l’inadeguata attuazione delle misure di prevenzione pianificate espongono l’impresa al rischio di commissione dei reati di omicidio colposo ovvero di lesioni colpose gravi o gravissime, con violazione delle norme sulla sicurezza;


  • Processo di gestione per l’ambiente[22], che riguarda le attività relative alla efficace implementazione del sistema gestionale per l’ambiente, sia in sede che nei cantieri temporanei e mobili, e risulta sensibile al rischio di commissione di reati ambientali di natura dolosa o colposa[23];

  • Processo attività immobiliare[24], che – quando l’impresa opera in tale settore – riguarda tutte le attività commerciali e di vendita relative alla costruzione in proprio e alla conseguente attività immobiliare e risulta sensibile al rischio di commissione dei reati di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato, corruzione fra privati, dei reati in tema di erogazioni pubbliche, dei delitti con finalità di terrorismo, dei delitti di criminalità organizzata e dei reati tributari[25].


Va però precisato che mentre per le aziende di complessità limitata il Codice ritiene congruente con la natura e la dimensione di questa tipologia di imprese limitare l’analisi dei rischi e l’utilizzo dei protocolli formalizzati di prevenzione reati ai soli processi/attività sensibili relativi ai reati colposi[26], nel caso delle aziende complesse il documento raccomanda un’analisi più approfondita che tenga conto:

  • di processi produttivi non previsti dal Codice di Comportamento ANCE in quanto considerati non tipici delle normali imprese di costruzioni (esempio concessioni di costruzione e gestione, produzione e vendita di calcestruzzo e/o componenti prefabbricati, realizzazioni in finanza di progetto);
  • di criticità pregresse;
  • dell’opportunità di diversificare l’analisi dei rischi per ciascuna macro unità operativa (divisione, stabilimento, unità di business territoriale), con successivo confronto ed eventuale omogeneizzazione dei risultati ottenuti; 
  • di verificare che i criteri di gravità e probabilità adottati come standard da ANCE siano adeguati anche per l’impresa in esame, ovvero definire nuovi criteri basati sulla gravità del reato e sulla probabilità di commissione dello stesso[27].


2.2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Accanto alla mappatura dei processi sensibili, il Codice provvede ad un esame delle famiglie di reati presupposto rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e – laddove possibile – delle eventuali condotte che ne costituiscano la manifestazione, individuando i processi aziendali interessati ed i protocolli di prevenzione idonei a ridurre il rischio-reato residuo ad un livello basso.

E così, ad esempio:

a) per quanto riguarda i reati in materia di erogazioni e forniture pubbliche[28], possono costituire

  • reati in materia di erogazioni pubbliche[29], i comportamenti che seguono:

-   false dichiarazioni in una domanda per avere accesso ad una erogazione pubblica

-   falsificazione dei rendiconti delle attività svolte con erogazione pubblica (ad esempio attività di formazione, superbonus 110%, ecc.)

-   utilizzo in modo difforme di un anticipo contrattuale finalizzato a consentire la mobilitazione di risorse per l’esecuzione del contratto stesso - utilizzo in modo difforme di un finanziamento finalizzato ad opere di consolidamento sismico della sede o all’acquisto di macchinario[30];

 

  • truffa[31], i comportamenti che seguono:

-   false dichiarazioni di requisiti o omissione nella comunicazione di informazioni ostative in sede di partecipazione ad un appalto pubblico

-   false dichiarazioni in sede di richiesta di autorizzazioni o licenze (ad esempio di una attestazione SOA, di una licenza edilizia, di una pratica di condono)

-   falsificazione dei SAL relativi ai contratti acquisiti

-   falsificazione dei SAL relativi all’edilizia convenzionata[32]; 

 

  • frode in pubblica fornitura[33], i comportamenti che seguono:

-   la fornitura di materiali ed apparecchiature di marca e qualità diversa da quella prevista contrattualmente (giunti, pompe, rivestimenti, …)

-   l’utilizzo di materiali (cemento, ferro, isolanti, …) in quantità e/o con prestazioni inferiori a quelle previste a capitolato

-   la realizzazione di impiantistica non a norma, ecc.[34];

 

    b) per i reati di associazione per delinquere e scambio elettorale politico-mafioso[35], il Codice muove dalla consapevolezza del rischio di infiltrazione criminale ad esempio nelle fasi di identificazione dei partner, subappaltatori e fornitori, soprattutto quando si opera in settori di attività e luoghi dove notoriamente l’influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è diffusa[36]. 

    In tal senso il documento raccomanda anzitutto il rispetto delle indicazioni contenute nella L. 190/2012 (cd. anticorruzione), il quale individua le attività imprenditoriali considerate critiche ai fini delle infiltrazioni della criminalità organizzata[37], nonché l’iscrizione dell’impresa nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nelle attività imprenditoriali considerate critiche (c.d. “white list”), elenco istituito presso ogni prefettura. 

    Considerata, infine la varietà di possibili manifestazioni dei reati di associazione per delinquere, il Codice raccomanda che l’attività di prevenzione sia diretta alla più generale verifica di condotte dirette a favorire o recare vantaggio all’organizzazione criminale (esempio dazioni di denaro, erogazione di prestazioni non contabilizzate, assunzione di personale, …)[38], di cui lo scambio elettorale politico-mafioso costituisce un esempio.


    c) per i reati contro la Pubblica Amministrazione[39], il Codice si sofferma in particolar modo – ad esempio – sul pericolo di commettere una corruzione attiva (ossia in cui il corruttore è l’impresa), giudicandolo particolarmente elevato in tutte le tipologie di imprese che hanno significative interfaccia con la Pubblica Amministrazione; fra queste, ovviamente, anche le imprese di costruzione che necessitano di autorizzazioni ed operano nel settore degli appalti pubblici[40]. In tal senso, l’analisi dei rischi dovrà considerare anzitutto:

    • i processi nei quali l’evento corruzione è possibile, esempio la richiesta di finanziamenti pubblici, di autorizzazioni e certificazioni, l’attività commerciale e di rendicontazione nel quadro degli appalti pubblici
    • i processi nei quali può essere generato il corrispettivo della corruzione, esempi tipici il processo amministrativo e quello finanziario (omaggi, regalie e generazione di risorse finanziarie extracontabili), il processo approvvigionamenti (incarichi di consulenza non giustificati e non rendicontati), il processo di costruzione (esecuzione di prestazioni senza corrispettivo adeguato), il processo di gestione delle risorse umane (assunzione di personale riconducibile al corrotto)[41]. 

    Analoghe considerazioni vengono applicate – in materia di reati societari[42] – per la prevenzione ad esempio del delitto di corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635 bis c.c.), in relazione al quale l’analisi del rischio deve prendere in esame:

    - i processi nei quali l’evento corruzione fra privati (attiva e/o passiva) è possibile, esempio l’attività commerciale fra privati, la costruzione e la gestione del contratto, gli approvvigionamenti (stipula e successiva gestione dell’ordine), la assunzione di personale, l’attività immobiliare.

    - i processi nei quali può essere generato il corrispettivo della corruzione attiva, esempi tipici il processo amministrativo e quello finanziario (omaggi, regalie e generazione di risorse finanziarie extracontabili), il processo approvvigionamenti (incarichi di consulenza non giustificati e non rendicontati), il processo di costruzione (esecuzione di prestazioni senza corrispettivo adeguato), il processo di gestione delle risorse umane (assunzione di personale riconducibile al corrotto)[43].

    Il Codice segnala infine che la corretta implementazione di un sistema gestionale anticorruzione conforme alla norma ISO 37001:2016, ancorché non prevista dal Legislatore come esimente specifica, è da considerare idonea per la predisposizione di adeguati protocolli di prevenzione a fronte dell’insieme dei reati ex art. 25 del D. Lgs. 231/2001[44].


    d) per i delitti contro la persona[45], il Codice evidenzia nel settore delle costruzioni il pericolo di commissione dei reati di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.) e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 D. Lgs. 286/1986), con particolare riferimento alle attività svolte negli stabilimenti di produzione e nei cantieri, ponendo l’attenzione sia sugli indicatori delle situazioni di sfruttamento, (fra i quali la sotto retribuzione rispetto agli standard nazionali e la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro) che sulle aggravanti (ancora rischio per la sicurezza e numero di lavoratori reclutati maggiore di tre);


    e) per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro[46], il Codice rileva la centralità per le imprese di costruzione – soprattutto in funzione dell’attività svolta nei cantieri temporanei o mobili – della disciplina prevista dal D. Lgs. 81/2008[47], la cui inosservanza nell’interesse o vantaggio dell’ente può comportarne la responsabilità.

    In tale ottica il documento si sofferma sulla qualità di soggetti apicali, rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001, riconoscibile in capo al datore di lavoro[48] e al dirigente[49], entrambi titolari di obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori.

    Il Codice evidenzia inoltre che l’art. 30 del T.U. 81/2008 ha individuato le caratteristiche che deve possedere il Modello di organizzazione e gestione per essere considerato adeguato, e conseguentemente, ove correttamente implementato, per essere considerato esimente dalla responsabilità amministrativa[50]. Ciò richiamando anche l’osservanza delle Linee guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007 (oggi ritirato e sostituito dalla norma ISO 45001:2018)[51].

    Infine il documento segnala che, nell’ambito del settore delle costruzioni, l’ente italiano di normazione ha recentemente emesso la norma UNI 11751-1:2019 avente per oggetto Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile[52].


    f) per i reati ambientali[53], il Codice si sofferma in particolare sulla sottofamiglia dei reati di Inquinamento[54], evidenziando come il legislatore abbia in tale ambito identificato e sanzionato tre diversi livelli di gravità di danneggiamento dell’ambiente: 

    • incorretta gestione di rifiuti, scarichi ed emissioni (in terra, acqua od aria) senza autorizzazione o superando i valori limite previsti dal D. Lgs. 152/2006;
    • inquinamento ambientale[55]; 
    • disastro ambientale[56],

    I quali ultimi possono derivare da comportamenti dolosi o colposi consistenti nell’abbandono di rifiuti non autorizzati, scarichi od emissioni (in terra, acqua od aria) in quantità superiore ai limiti di legge[57].

    Quanto al traffico e gestione non autorizzata di rifiuti (conto terzi), per il Codice soltanto le imprese di costruzione che svolgessero anche tale attività dovrebbero effettuare un’analisi dei rischi aggiuntiva con riferimento specifico a questo processo[58].

    Più in generale, il documento sottolinea l’opportunità che le imprese adottino un sistema di gestione ambientale ISO 14001 o EMAS;


    g) quanto ai reati di contrabbando[59], il codice raccomanda un’analisi dei rischi più puntuale solo alle imprese di costruzioni che operano anche all’estero o che importano rilevanti quantità di materiali/prodotti dall’estero, in funzione dei paesi nei quali operano e delle modalità con le quali sono svolte le relative attività (stabile organizzazione, cantieri temporanei, associazioni con imprese locali, ecc.), predisponendo specifici protocolli di prevenzione relativi al rapporto con lo spedizioniere doganale utilizzato[60];


    h) per i delitti contro il patrimonio culturale[61], il Codice ritiene che nel caso delle imprese di costruzioni standard sussista il rischio di commissione del solo reato di cui all’art. 518-duodecies c.p. nel caso in cui nell’area di cantiere vengano rinvenuti e non gestiti correttamente reperti di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico[62].


    3. I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI PREVENZIONE

    Una volta effettuata l’analisi dei processi sensibili e delle fattispecie di reato ad essi associabili, il modello organizzativo deve contenere una sezione speciale dedicata alle misure preventive di controllo e mitigazione dei rischi individuati.

    A riguardo, il Codice prevede che per ciascuna delle attività potenzialmente a rischio, il modello debba indicare

    • i protocolli di controllo finalizzati alla prevenzione dei reati
    • i protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie
    • i protocolli finalizzati a garantire i flussi informativi nei confronti dell’organo amministrativo e dell’Organismo di Vigilanza

    In particolare, per ogni processo sensibile il modello dovrà

    a) indicare – fra quelli proposti nel Codice – i protocolli ritenuti adeguati per mitigare il rischio di commissione dello specifico reato 

    b) definire, per ciascun protocollo, la procedura attuativa scritta[63] più adeguata all’impresa, recante la descrizione di: 

    • modalità operative e soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità; 
    • modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse[64].

    c) individuare gli eventuali protocolli previsti dal Codice stesso ritenuti non significativi per l’impresa.

    Per ciascuna attività in cui si articolano i 12 macro-processi sensibili individuati e richiamati in precedenza, il Codice ha predisposto un elenco di protocolli “standard” che la singola impresa di costruzioni potrà adottare – ove ritenuti adeguati e applicabili – ed applicare mediante la redazione di specifiche procedure operative che individuino

    • il responsabile dell’attuazione per lo specifico protocollo (CHI)
    • la regola da seguire per applicare il protocollo (COSA)
    • le modalità di registrazione del controllo effettuato (COME)
    • la fase temporale del controllo (QUANDO)[65].


    4. CONCLUSIONI

    Il “Codice di Comportamento delle imprese di costruzione” dell’ANCE rappresenta un riferimento imprescindibile per le imprese – di costruzioni, ma non solo – che vogliano predisporre un modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della responsabilità da reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

    Esso fornisce indicazioni metodologiche chiare e lineari per la individuazione delle aree sensibili, dei fattori di rischio e delle fattispecie di reato nel cui ambito gli stessi possano ricorrere, dei protocolli di prevenzione e delle procedure operative.

    Il documento ha il pregio di confrontare le proposte operative con le specificità dei destinatari e del settore delle costruzioni, approfondendo anche gli aspetti rilevanti delle modalità concrete di svolgimento dell’attività imprenditoriale[66] e ponendo risalto su alcuni dei molteplici benefici[67] che possono derivare all’impresa dall’adozione ed efficace attuazione di un modello 231.

    In definitiva, il Codice rappresenta l’ulteriore dimostrazione dell’importanza economica, legale e reputazionale per le imprese di aderire ad un sistema effettivo di compliance aziendale e di prevenzione e gestione dei reati.



    [1] Ci si riferisce alle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231” di Confindustria, aggiornate a giugno 2021.

    [2] In sintesi, si tratta degli enti che svolgono le attività di costruzione e specialistiche nel campo dell'esecuzione, promozione, progettazione, ingegneria di opere pubbliche o private (cfr. Codice di comportamento delle imprese di costruzione 2022, pag. 23, par. 1.4).

    [3] L'impresa è da ritenersi di piccole dimensioni, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231 del 2001, tenendo conto del livello di complessità della sua struttura organizzativa, dell’articolazione territoriale dell’attività, e del numero dei dipendenti impiegati su base annua.

    Nel settore delle costruzioni, a giudizio di ANCE, devono ritenersi in ogni caso di piccole dimensioni almeno le Microimprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione Europea, recepita ed attuata dal legislatore italiano con il Decreto Ministeriale MISE del 18 aprile 2005 (cfr. Codice, pag. 23, par. 1.6).

    In nota n. 7 del Codice si precisa che Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

    a)       ha meno di 10 occupati, e

    b)       ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

    Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

    Circa il 96% delle imprese italiane del settore delle costruzioni è costituito da microimprese.

    [4] Che secondo l’ANCE è propria delle imprese di costruzioni con un organico pari o superiore alle dieci unità (cfr. Codice, pag. 49).

    [5] cfr. Codice, pag. 49.

    [6] Ricadono in questa categoria le aziende nelle quali non è sostanzialmente possibile identificare responsabili di funzione diversi dal Proprietario/Amministratore e nelle quali, come conseguenza, la totalità delle attività a rischio reato doloso si concentrano in tale figura apicale.

    L’esperienza ANCE fa ritenere che tale livello limitato di complessità caratterizzi prevalentemente le imprese di costruzioni con un organico stabile inferiore alle dieci unità, qualunque sia la natura giuridica della società (società individuale, sas, srl o spa) (cfr. Codice, pag. 51, par. 2).

    [7] Si tratta delle aziende di costruzione che hanno sviluppato una organizzazione di particolare complessità, caratterizzata ad esempio da un assetto divisionale per specializzazione e/o da unità di business territoriali (diverse dai soli cantieri di realizzazione). Appartengono sicuramente a questa categoria, per la natura delle attività svolte, anche i consorzi stabili e i contraenti generali, ma la complessità è normalmente elevata anche per le imprese di costruzioni di grande dimensione (qualche decina di milioni di euro di giro d’affari annuo in lavori), incluse quelle che operano abitualmente anche sui mercati esteri (cfr. Codice, pag. 52, par. 3).

    [8] Trattandosi di linee-guida rivolte ad un’impresa di costruzioni “standard”.

    [9] cfr. Codice, pag. 28, par. 6.2.

    [10] Il Codice (cfr. pag. 28-29, par. 6.2; pag. 179) indica che per tutte le imprese occorre tener conto:

    AREA Rapporti con la Pubblica Amministrazione:

    a.       dei fattori di rischio relativi alle attività che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi;

    AREA Comunicazioni sociali e controlli

    b.       del rischio di scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno e del conseguente rischio di alterazione della valutazione degli oneri fiscali e tributari di competenza dell’impresa;

    c.        del rischio di comportamenti idonei ad ostacolare i controlli, preventivi e successivi, sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell’attività d’impresa da parte dei soggetti e delle autorità competenti;

    AREA Rapporti con soci creditori e terzi

    d.       del rischio che in caso di situazioni di conflitto di interessi le operazioni di gestione o organizzative interne siano attuate a condizioni svantaggiose per l’impresa o che vengano omesse decisioni vantaggiose per l’impresa;

    e.       in generale, del rischio di comportamenti anche solo potenzialmente pregiudizievoli dell’interesse dei soci, dei creditori e dei terzi;

    AREA Attività produttiva caratteristica

    f.         dei fattori di rischio relativi alle modalità di reclutamento del personale e al rispetto delle corrette condizioni di concorrenza;

    g.        dei fattori di rischio relativi alle attività che hanno impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori e dei terzi presenti sui luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei o mobili;

    h.       dei fattori di rischio relativi alle attività dalle quali possono derivare danni all’ambiente, inteso come il contesto nel quale l’ente opera, comprendente l’aria, l’acqua, il suolo, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni;

    i.         dei fattori di rischio relativi alle attività dalle quali possono derivare danni ai beni culturali e paesaggistici;

    j.         del rischio di comportamenti che, anche solo per carenza di controlli, possano configurare il reato di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di associazione per delinquere;

    k.        dei fattori di rischio connessi con l’utilizzo delle risorse informatiche dell’organizzazione al fine di commettere reati di criminalità informatica, incluso il trattamento non corretto dei dati personali.

    [11] Si tratta (cfr. Codice, pag. 57) dei seguenti Processi:

    1.       Processo di Governance e Alta Direzione

    2.       Processo di approvvigionamento

    3.       Processo commerciale

    4.       Processo di costruzione e di gestione del contratto

    5.       Processo finanziario

    6.       Processo amministrativo

    7.       Processo di utilizzo di erogazioni pubbliche

    8.       Processo di gestione dei sistemi informativi

    9.       Processo di gestione delle risorse umane

    10.    Processo di gestione per la sicurezza

    11.    Processo di gestione per l’ambiente

    12.    Processo attività immobiliare (quando presente).

    [12] Che coinvolge le funzioni tecnica, acquisti, amministrativa e finanziaria e si articola nelle principali attività di:

    -   valutazione e qualificazione dei fornitori

    -   richiesta d'acquisto

    -   selezione del fornitore

    -   emissione dell'ordine

    -   ricevimento dei materiali o delle prestazioni

    -   ricevimento, contabilizzazione e pagamento delle fatture passive.

    [13] cfr. Codice, pag. 60, par. 2.3.

    [14] Che coinvolge le funzioni commerciale e tecnica e si articola nelle principali attività di:

    -   identificazione delle opportunità e decisione di partecipare (da soli o in Raggruppamento di Imprese)

    -   analisi tecnica e stima costi

    -   predisposizione e riesame dell’offerta

    -   trattativa con il cliente

    -   aggiudicazione e stipula del contratto.

    [15] cfr. Codice, pag. 61, par. 3.3.

    [16] Che coinvolge le funzioni tecnica e di Amministrazione e Finanza.

    [17] Questi ultimi quando chi agisce per l'impresa abbia la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

    [18] cfr. Codice, pag. 62, par. 4.3.

    [19] Che coinvolge il vertice aziendale e le funzioni tecnica e di Amministrazione e Finanza, e si articola nelle principali attività di

    -   istruttoria

    -   autorizzazione

    -   presentazione della domanda

    -   gestione del finanziamento

    -   sviluppo del progetto

    -   rendicontazione.

    [20] cfr. Codice, pag. 65, par. 7.3.

    [21]  Che coinvolge il vertice aziendale, il Direttore Tecnico e Capocantiere, la funzione Risorse Umane, l’RSPP e il Medico Competente, e si articola nelle principali attività di

    -   definizione delle responsabilità per la sicurezza

    -   valutazione dei rischi salute e sicurezza

    -   oneri per la sicurezza

    -   controllo operativo per la sicurezza

    -   formazione del personale in tema di sicurezza

    -   visite mediche obbligatorie

    -   monitoraggio degli adeguamenti legislativi.

    [22] Che coinvolge il vertice aziendale, i Dirigenti e Preposti, nonché la funzione Risorse Umane e il Responsabile Ambientale, e si articola nelle principali attività di

    -   definizione delle responsabilità per l’ambiente

    -   analisi dei rischi ambientali

    -   gestione dei rifiuti

    -   controllo operativo per l’ambiente

    -   formazione sugli aspetti ambientali

    -   controllo degli adeguamenti legislativi.

    [23] cfr. Codice, pag. 69, par. 11.3.

    [24] Che coinvolge le funzioni Commerciale, Tecnica e di Amministrazione e Finanza, e si articola nelle principali attività di

    -   identificazione delle opportunità immobiliari

    -   sviluppo del progetto immobiliare

    -   acquisizione delle autorizzazioni necessarie

    -   costruzione in proprio

    -   scelta Agenzia immobiliare

    -   vendita unità immobiliari

    -   fatturazione attiva e contabilizzazione.

    [25] cfr. Codice, pag. 70, par. 12.3.

    [26] cfr. Codice, pag. 51, par. 2.

    [27] cfr. Codice, pag. 52, par. 3.

    [28] Di cui all’art. 24 del D. Lgs. 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

    [29] Reati in materia di erogazioni pubbliche (artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p.), quando il reato consiste in artifici e raggiri finalizzati al conseguimento indebito di una erogazione ovvero nell’utilizzo di una erogazione ricevuta per finalità diverse da quelle previste (malversazione) (cfr. Codice, pag. 75, par. 1.2).

    [30] (cfr. Codice, pag. 76, par. 1.2)

    [31] Truffa (art. 640 c.p.), quando il reato consiste in artifici e raggiri finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto  (cfr. Codice, pag. 75, par. 1.2).

    [32]  cfr. Codice, pag. 76, par. 1.2.

    [33] Frode in pubblica fornitura (art. 356 c.p.), quando il reato, senza che siano necessari specifici raggiri, consiste nella dolosa inesecuzione di un contratto pubblico di fornitura di cose o servizi (cfr. Codice, pag. 75, par. 1.2).

    [34] cfr. Codice, pag. 76, par. 1.2.

    [35] Di cui all’art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata, anche transazionale, ed in particolare Reati di associazione per delinquere (artt. 416 e 416 bis e ter c.p., art. 74 D.P.R. 309/1990) e scambio elettorale politico-mafioso.

    [36] cfr. Codice, pag. 86, par. 3.2.

    [37] L’Art. 1 co. 53 della L. 190/2012 definisce come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

    a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

    b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

    c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

    d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

    e) noli a freddo di macchinari;

    f) fornitura di ferro lavorato;

    g) noli a caldo;

    h) autotrasporti per conto di terzi;

    i) guardiania dei cantieri.

    [38] cfr. Codice, pag. 87, par. 3.2.

    [39] Di cui all’art. 25 del D. Lgs. 231/2001: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio.

    È da precisare che nel caso di reato c.d. “proprio” del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio (ad esempio, la concussione), la responsabilità dell’ente ex D. Lgs. 231/2001 può derivare dal concorso del soggetto riconducibile all’impresa nel reato commesso dal soggetto attivo “pubblico”.

    Il Codice, inoltre, ricorda che nel nostro ordinamento non è raro che la qualità di soggetto pubblico (pubblico ufficiale ex art. 357 c.p. o incaricato di pubblico servizio ex art. 358 c.p.) sia estesa anche nei confronti di soggetti privati e, quindi, che tale qualifica sia attribuita ad esponenti di una impresa di costruzione privata, investita dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni (ad esempio gestione di alcune concessioni pubbliche), nei limiti e in relazione alle attività aziendali riconducibili all’assolvimento di tali compiti.

    [40] cfr. Codice, pag. 92, par. 4.2.

    [41] cfr. Codice, pag. 92, par. 4.2.

    [42] Di cui all’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001.

    [43] cfr. Codice, pag. 103-104, par. 7.2.

    [44] cfr. Codice, pag. 93, par. 4.3.

    [45] Di cui agli artt. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) e 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) del D. Lgs. 231/2001.

    [46] Di cui all’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.

    [47] Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

    [48] Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008).
    [49] persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 81/2008).

    [50] cfr. Codice, pag. 116, par. 12.3.

    [51] cfr. Codice, pag. 117, par. 12.3.

    [52] cfr. Codice, pag. 118, par. 12.3.

    [53] Di cui all’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

    [54] Artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies e 452 sexies c.p.; artt. 137, 256, 257 e 279 D. Lgs. 152/2006: art. 3 Legge 549/1993.

    [55] Inteso come compromissione o deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

    [56] Consistente alternativamente: 1) nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) nell'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

    [57] cfr. Codice, pag. 140, par. 17.2.

    [58] cfr. Codice, pag. 140, par. 17.2.

    [59] Di cui all’art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

    [60] cfr. Codice, pag. 155-156, par. 22.2.

    [61] Di cui all’art. 25-septiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

    [62] cfr. Codice, pag. 158, par. 23.2.

    [63] Una procedura può dare attuazione a più protocolli di uno stesso processo.

    [64] Sul punto, il Codice opera una distinzione metodologica a seconda che l’impresa

    a)       disponga di un sistema gestionale basato su procedure adeguate e documentate: in tal caso è necessario indicare per ciascun protocollo le procedure di riferimento ed integrare le stesse per rispondere a specifiche prescrizioni che risultassero inizialmente non previste; questa situazione è tipica di imprese di dimensione medio grande, con sistema gestionale qualità, ambiente e sicurezza ben strutturato e certificato, nelle quali siano state predisposte procedure anche per l’area amministrativa e finanziaria (frequentemente non coperta dal sistema gestionale per la qualità);

    b)       sprovvista di un sistema gestionale formalizzato, ovvero dotata di un sistema gestionale molto essenziale, ancorché certificato: in tal caso è possibile predisporre una o più procedure (istruzioni operative), identificando, per ciascuna di esse:

    -   Il responsabile dell’attuazione per lo specifico protocollo (CHI)

    -   La regola da seguire per applicare il protocollo (COSA)

    -   Le modalità di registrazione del controllo effettuato (COME)

    -   La fase temporale del controllo (QUANDO)

    L’individuazione per la specifica realtà organizzativa dei parametri CHI / COSA / COME / QUANDO costituisce la procedura (istruzione operativa) per l’attuazione di quanto previsto dallo specifico protocollo.

    Tali istruzioni possono poi essere utilmente riunite in funzione del soggetto che deve attuare lo specifico protocollo (ad esempio, riunione di tutte le istruzioni relative al Responsabile Acquisti), così andando a costituire una procedura generale, o mansionario, per tale posizione.

    [65] Rinviando alla lettura del Codice per l’esame completo dei protocolli e delle procedure individuati, in questa sede si riportano quelli relativi ai processi che sono stati individuati nel presente contributo come peculiari delle imprese di costruzioni. In particolare:

    Processo di Approvvigionamento

    ·        Valutazione e qualificazione dei fornitori [02.01: Sistema di qualificazione dei fornitori; 02.02: Professionisti (progettisti, commercialisti, legali); 02.03: Dichiarazione di operare secondo comportamenti etici; 02.04: Subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex art. 1 comma 53 Legge 190/2012); 02.05: Valutazione della capacità di operare in sicurezza; 02.06: Valutazione della capacità di operare nel rispetto dell’ambiente; 02.07: Fornitori che operano nel ciclo dei rifiuti];

    ·        Richiesta d’acquisto [02.08: programma dei lavori e delle forniture, noleggi e subappalti; 02.09: Richiesta d’acquisto];

    ·        Selezione del fornitore [02.10: ricerca di mercato; 02.11: richiesta d’offerta];

    ·        Emissione dell’ordine/contratto [02.12: ordine/contratto d’acquisto; 02.13: clausole contrattuali standard per subappalti di attività ad elevato rischio d’infiltrazione mafiosa (ex art. 1 comma 53 Legge 190/2012); 02.14: clausole contrattuali standard per subappalti lavori e/o forniture in opera; 02.15: altre clausole contrattuali standard; 02.16: clausole risolutive espresse per subappalti di attività ad elevato rischio d’infiltrazione mafiosa (ex art. 1 comma 53 Legge 190/2012) 02.17: altre clausole risolutive espresse 02.18: sicurezza nei contratti di acquisto/nolo di macchinari, attrezzature o apprestamenti; 02.19: contratto di acquisto/nolo di macchinari, attrezzature o apprestamenti; 02.20: contratto di subappalto; 02.21: contratto di acquisto infragruppo; 02.22: incarichi professionali (progettisti, commercialisti, legali)];

    ·        Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni [02.23: controllo delle forniture; 02.24: controllo delle attrezzature, macchinari e apprestamenti; 02.25: controllo delle prestazioni in cantiere];

    ·        Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione [02.26: controllo fattura e regolarità contributiva];

    ·        Modalità di gestione delle risorse finanziarie: Pagamento [02.27: autorizzazione del pagamento];

    ·        Obblighi di informazione [02.28: attività della funzione acquisti; 02.29: attività della funzione amministrativa; 02.30: attività della funzione tecnica];

     

    Processo commerciale

    ·        Identificazione delle opportunità [03.01: riscontro formale della valutazione a partecipare; 03.02: responsabile commerciale della singola offerta; 03.03: costituzione di ATI – gare con committente pubblico; 03.04: costituzione di ATI – gare con committente privato; 03.05: responsabile per stipula di un ATI; 03.06: costituzione dell’ATI – statuto dell’ATI];

    ·        Analisi tecnica e stima dei costi [03.07: responsabile dell’istruttoria tecnica della singola offerta; 03.08: stima dei costi; 03.09: determinazione degli oneri per la sicurezza];

    ·        Predisposizione e riesame dell’offerta [03.10: dichiarazioni in sede di offerta; 03.11: definizione del prezzo o del ribasso; 03.12: correttezza del regime IVA applicato al contratto; 03.13: attività con finanziamenti dell’Unione Europea; 03.14: documentazione di gara];

    ·        Aggiudicazione e stipula del contratto [03.15: correttezza nell’attività commerciale; 03.16: riscontro formale della trattativa con il cliente; 03.17: contratto di vendita infragruppo];

    ·        Obblighi di informazione [03.18: attività della funzione commerciale];

     

    Processo di costruzione e gestione di commesse

    ·        Gestione del cantiere [04.01: rinvenimenti nell’area del cantiere];

    ·        Gestione del contratto [04.02: nomina del responsabile di Commessa; 04.03: lavoro in ATI; 04.04: predisposizione Stato Avanzamento Lavori (SAL); 04.05: correttezza nell’attività gestionale; 04.06: utilizzo di macchinari, attrezzature o apprestamenti; 04.07: contrasto alla criminalità; 04.08: documentazione di commessa];

    ·        Varianti e riserve [04.09: formulazione delle riserve; 04.10: definizione delle riserve];

    ·        Fatturazione attiva e contabilizzazione [04.11: dossier di commessa];

     

    Processo di gestione di erogazioni pubbliche

    ·        Istruttoria [07.01: nomina del responsabile del procedimento];

    ·        Autorizzazione [07.02: autorizzazione alla presentazione];

    ·        Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie [07.03: avvio investimento o spesa finanziata];

    ·        Sviluppo del progetto [07.04: nomina del responsabile del progetto];

    ·        Rendicontazione [07.05: documentazione di rendicontazione];

    ·        Modalità di gestione delle risorse finanziarie (non presenti in questo processo);

    ·        Obblighi di informazione [07.06: attività della funzione preposta al procedimento; 07.07: attività della funzione preposta alla gestione del progetto];

     

    Processo di gestione per la sicurezza

    ·        Definizione delle responsabilità per la sicurezza [10.01: predisposizione del DVR; 10.02: conferimento nomine e deleghe; 10.03: controllo dei soggetti delegati; 10.04: responsabile servizio protezione e prevenzione (RSPP); 10.05: direttore tecnico; 10.06: capocantiere];

    ·        Valutazione dei rischi salute e sicurezza [10.07: adeguamento del DVR; 10.08: rischi specifici nei cantieri temporanei o mobili; 10.09: adempimenti relativi alla sicurezza nell’attività immobiliare];

    ·        Oneri per la sicurezza [10.10: oneri non soggetti a ribasso previsti dal PSC; 10.11: altri oneri per la sicurezza];

    ·        Controllo operativo per la sicurezza [10.12: il sistema gestionale per la sicurezza in sede e negli impianti fissi; 10.13: il sistema gestionale per la sicurezza nei cantieri];

    ·        Controllo degli adeguamenti legislativi [10.14: la legislazione in tema di sicurezza];

    ·        Modalità di gestione delle risorse finanziarie (non presenti in questo processo);

    ·        Obblighi di informazione [10.15: attività della funzione preposta alla sicurezza];

     

    Processo di gestione per l’ambiente

    ·        Definizione delle responsabilità per l’ambiente [11.01: datore di lavoro; 11.02: controllo dei soggetti delegati; 11.03: responsabile di stabilimento (quando esistente); 11.04: direttore tecnico; 11.05: capocantiere];

    ·        Analisi degli impatti ambientali [11.06: rischi ambientali; 11.07: rischi specifici nei cantieri temporanei o mobili; 11.08: autorizzazioni ambientali];

    ·        Gestione dei rifiuti [11.09: i rifiuti del cantiere; 11.10: eventuale attività di raccolta, stoccaggio e trasporto rifiuti];

    ·        Controllo operativo per l’ambiente [11.11: il sistema gestionale per l’ambiente in sede e negli impianti fissi; 11.12: il sistema gestionale per l’ambiente nei cantieri];

    ·        Controllo degli adeguamenti legislativi [11.13: la legislazione in tema di ambiente];

    ·        Modalità di gestione delle risorse finanziarie (non presenti in questo processo);

    ·        Obblighi di informazione [11.14: attività della funzione preposta all’ambiente];

     

    Processo immobiliare

    ·        Identificazione delle opportunità immobiliari [12.01: riscontro formale della valutazione dell’operazione; 12.02: nomina del responsabile dell’iniziativa immobiliare];

    ·        Sviluppo del progetto immobiliare [12.03: definizione dei prezzi dell’immobile; 12.04: nomina del direttore tecnico di cantiere; 12.05: predisposizione Stato Interno dei Lavori (SIL)];

    ·        Scelta agenzia immobiliare [12.06: selezione dell’agenzia immobiliare; 12.07: contratto d’agenzia];

    ·        Vendita unità immobiliari [12.08: listino prezzi; 12.09: piano delle vendite];

    ·        Fatturazione attiva e contabilizzazione [12.10: requisiti del compratore; 12.11: contratto preliminare di compravendita; 12.12: registrazione del contratto preliminare di compravendita; 12.13: contratto di compravendita; 12.14: preventivo delle varianti];

    ·        Modalità di gestione delle risorse finanziarie [12.15: controllo valore incassato ed emissione fattura attiva – Prenotazione; 12.16: emissione nota di credito ed autorizzazione al pagamento; 12.17: controllo valore incassato ed emissione fattura attiva – Preliminare; 12.18: controllo valore incassato ed emissione fattura attiva – Varianti];

    ·        Obblighi di informazione [12.19: attività della funzione commerciale (immobiliare); 12.20: attività della funzione tecnica; 12.21: attività dell’Alta Direzione].

    [66] Esempi ne sono i paragrafi dedicati alla responsabilità da reato nei casi di svolgimento dell’attività imprenditoriale nelle forme dei raggruppamenti temporanei di imprese, dei consorzi e delle società appartenenti ad un medesimo gruppo, nonché gli approfondimenti sul modello 231 nelle piccole e medie imprese.

    [67] Esempio ne sono le considerazioni sull’incremento del rating di legalità e del rating di impresa, nonché sull’accesso al credito bancario e sul miglioramento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, derivanti dall’adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

    Commenti

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