Premessa

Il whistleblowing rappresenta uno strumento essenziale per promuovere la trasparenza e la legalità, consentendo ai dipendenti di segnalare violazioni in modo sicuro e riservato. La recente evoluzione normativa, sia a livello europeo che nazionale, ha rafforzato le tutele per i segnalanti e imposto nuovi obblighi agli enti pubblici e privati. In particolare, il Decreto Legislativo 24/2023, in attuazione della Direttiva Europea 2019/1937, fornisce un quadro chiaro per l’istituzione di canali interni di segnalazione e per l’adeguamento dei modelli organizzativi delle aziende, come il Modello 231.

Con la consultazione pubblica avviata il 7 novembre scorso, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha posto l’attenzione sulle nuove Linee Guida in materia di whistleblowing allo scopo di rispondere alle incertezze pratiche e interpretative sollevate dagli stakeholder e favorire un’applicazione uniforme delle regole, recentemente rafforzate con il recepimento della Direttiva Europea 2019/1937 nel Decreto Legislativo 24/2023.

 

La Direttiva Europea 2019/1937 e il Decreto Legislativo 24/2023

Il whistleblowing, formalizzato in Italia dalla legge n. 179/2017, ha subito un’evoluzione significativa con la Direttiva Europea 2019/1937, volta a creare un ambiente sicuro per segnalare illeciti senza temere ritorsioni.

Al dichiarato intento di armonizzare tra loro le discipline normative dei Paesi membri in materia di tutela dei segnalanti e in recepimento della direttiva, il D. Lgs. 24/2023 ha introdotto obblighi specifici per le aziende con oltre 50 dipendenti e per gli enti che adottano il Modello 231.

Il decreto ha rafforzato la tutela dei segnalanti contro eventuali ritorsioni, estendendo la possibilità di segnalazione anche a fornitori e consulenti, e ampliando le materie segnalabili, tra cui appalti pubblici, protezione dei dati personali, sicurezza sul lavoro e tutela ambientale. Inoltre, in caso di inadeguatezza dei sistemi interni, i segnalanti possono rivolgersi direttamente all’ANAC o ad altre autorità competenti.

Il nuovo impianto normativo ha quindi confermato il carattere trasversale della materia e ne ha rimarcato la matrice etica mantenendo fermo un canale di segnalazione dal connotato pubblicistico, col mantenere aperta la possibilità che i segnalanti possano rivolgersi direttamente all’ANAC, in mancanza di un adeguamento delle proprie realtà di appartenenza, oltre che alle altre Autorità competenti in caso di inefficacia o inadeguatezza dei sistemi interni. 

In questo contesto si inseriscono le Linee Guida ANAC che, allo scopo di fornire una mappa operativa per l’implementazione dei sistemi di whistleblowing, orientano in maniera pratica le scelte delle società ai fini di una corretta compliance.

L’attenzione si concentrana, principalmente, sulle caratteristiche del canale di segnalazione e sulla gestione delle stesse: nel ribadire la necessità di predisporre sistemi facilmente accessibili, oltre che sicuri e conformi al GDPR in punto di trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza, le Linee Guida hanno anche esplicitato la necessità che le aziende individuino una figura referente, in grado di assicurare imparzialità e trasparenza del processo di valutazione della segnalazioni. 

L’ANAC, inoltre, sottolinea la necessità di integrare il whistleblowing nei sistemi di controllo interno e di verificare periodicamente l’efficacia dei canali di segnalazione, tenendo sempre alto il livello di sensibilizzazione attraverso specifiche azioni formative del personale volte a garantire maggiori livelli di consapevolezza sui diritti e i doveri legati alle segnalazioni. 

Chiosa finale è poi la previsione di un potere di vigilanza in capo alla stessa Autorità Anticorruzione, potendo la stessa applicare sanzioni fino a 50.000 euro in caso di riscontrate inadempienze.

Whistleblowing e Modello 231: sinergie e obblighi.

La riforma aveva ancor più rafforzato le sinergie tra la disciplina della segnalazione delle violazioni e il sistema di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, confermando l’importanza strategica del sistema whistleblowing per le organizzazioni che, anche senza superare la soglia numerica imposta dalla norma, avevano già intrapreso un percorso virtuoso con l’adozione del Modello 231. 

Così, l’integrazione dei sistemi di whistleblowing all’interno del Modello 231 non solo risponde a un obbligo normativo, ma rafforza la capacità dell’organizzazione di intercettare e risolvere eventuali criticità prima che diventino sistemiche.

In questo senso, viene valorizzato il ruolo dell’Organismo di Vigilanza che diviene perno centrale della gestione delle segnalazioni, in coordinamento con le altre funzioni aziendali, monitorandocostantemente i canali di segnalazione e garantendo un trattamento tempestivo ed efficace.

Attraverso le segnalazioni, l’ente verifica l’idoneità e l’efficace attuazione del proprio Modello Organizzativo, riconoscendo che eventuali condotte illecite potrebbero derivare da una sua elusione fraudolenta. 

In quest’ottica assume rilievo l’idea di privilegiare un canale unico di segnalazioni interne, compatibile sia con il Modello 231 che con il D. lgs. 24/2023, riuscendo così a semplificare la gestione delle segnalazioni ed evitando sovrapposizioni o ambiguità.

Conclusioni

L’esito atteso delle consultazioni sulle nuove Linee Guida in tema di whistleblowing si prospetta come un significativo passo avanti nella standardizzazione e nell’efficace applicazione della normativa, sia nel settore pubblico che privato. 

L’obiettivo esplicitato è quello di chiarire i punti critici e di fornire strumenti operativi per garantire una gestione uniforme e sicura delle segnalazioni, rafforzando al contempo la tutela dei whistleblower.

In relazione al Modello 231, le Linee Guida definitive si porranno l’obiettivo di offrire indicazioni preziose per integrare i sistemi di segnalazione interna con le prescrizioni del decreto legislativo 24/2023, contribuendo a una maggiore coerenza tra prevenzione, controllo e gestione dei rischi. 

 

 

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