Premessa

Alcune sentenze fanno scuola per la portata dirompente e rivoluzionaria dei principi che affermano: è il caso della sentenza n. 143/2026[1] della Corte di Cassazione, che è intervenuta in tema di accertamento della responsabilità da reato degli enti ex D. Lgs. 231/2001 e – più in generale – di applicazione delle misure cautelari a carico di persone fisiche e giuridiche con due prese di posizione lapidarie e inedite, destinate a costituire un approdo giurisprudenziale obbligato per i futuri sviluppi della materia.

 

I principi di diritto della sentenza n. 143/2026 della Cassazione in materia di obbligo di indagini a carico degli enti e di applicazione delle misure cautelari interdittive nei confronti delle persone giuridiche e fisiche

Il primo principio, che non necessita di al caso specifico perché non origina –  ça va sans dire – da indagini nei confronti degli enti, riguarda l’obbligo del Pubblico Ministero di dare impulso all’accertamento della responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001 in presenza dei relativi presupposti. La Suprema Corte, invero, ha affermato che «la scelta di procedere o meno nei confronti dell’ente, sempre che se ne ravvisino i presupposti, non è discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale». In questo senso «il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231 del 2001 e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell’ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento, posto che – pur non applicandosi il principio costituzionale dettato dall’art. 112 Cost. – l’obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità».

La Corte non ha approfondito il tema della natura dell’illecito ascritto all’ente e della responsabilità che ne deriva, se non limitandosi a rilevarla «non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost.»; si è posta, semmai, il compito di ricordare le regole del gioco: se il legislatore ha individuato un fatto come illecito, e se al suo verificarsi ha ricollegato l’applicazione di una sanzione, l’autorità deputata a perseguirlo – nel caso della responsabilità dell’ente ex D. Lgs. 231/2001 il Pubblico Ministero, secondo le forme del processo penale – è obbligata ad attivarsi laddove ne sussistano i presupposti fattuali e giuridici.

Invero, obbligatorietà dell’azione penale non implica a contrario facoltatività nei restanti casi di accertamento di illeciti previsti all’ordinamento; significa, semmai, che il legislatore non può intervenire con norme di rango ordinario a rendere discrezionale l’esercizio del potere/dovere di dare impulso alle indagini ed alla successiva eventuale punizione di quei fatti qualificati dall’ordinamento come reati. In questo senso la repressione delle restanti tipologie di illeciti, anche qualora “non dichiaratamente penali”, resta comunque “non discrezionale”; invero, se il legislatore avesse voluto subordinarla ad una valutazione del P.M. avrebbe dovuto dettare le coordinate legali per l’esercizio di una simile attività valutativa, che altrimenti, in mancanza di parametri normativi oggettivi e/o soggettivi che ne garantiscano la conformità a canoni di legalità, trasparenza, imparzialità, degenererebbe nell’arbitrio, «con conseguente abuso d’ufficio»[2].

Altro versante significativo della pronuncia in commento è l’approdo in tema di applicazione delle misure cautelari a carico di persone fisiche e giuridiche, che impone un breve richiamo alla vicenda concreta posta all’esame della Cassazione.

La Suprema Corte era chiamata a pronunciarsi sul ricorso avverso la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale ed assumere uffici direttivi in imprese e persone giuridiche, applicata al ricorrente, indagato del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati – tra cui corruzione, turbata libertà degli incanti, truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture – nella sua qualità di legale rappresentante di una società gestita di fatto dal fratello.

Muovendo dalla constatazione che pur essendo ascritto all’indagato un reato costituente presupposto ex D. Lgs. 231/2001, non era stata effettuata l’annotazione della società nel registro delle indagini ai sensi dell’art. 55 del Decreto per il corrispondente illecito amministrativo, la Corte, nell’accogliere il ricorso, ha osservato che il provvedimento cautelare era stato adottato allo scopo di scongiurare il periculum di reiterazione del reato derivante non già dall’apporto delle persone fisiche indagate, bensì dalla diretta operatività della società. Da un punto di vista logico, dunque, «l’unica misura idonea e proporzionalmente giustificata è da individuarsi nella misura interdittiva nei confronti dell’ente e non già del fittizio amministratore che, per definizione, può essere agevolmente sostituito», giacché, «ove il rischio di reiterazione risulti meglio contenibile mediante l’applicazione di una misura interdittiva nei confronti dell’ente, quest’ultima deve ritenersi di per sé adeguata e sufficiente, rendendo non necessaria l’adozione di ulteriori limitazioni alla libertà dell’autore del reato presupposto».

La Corte si è quindi inoltrata in un inedito[3] approfondimento delle eventuali interferenze tra le misure cautelari alle persone fisiche ed alle persone giuridiche alla luce dei canoni di adeguatezza, di proporzionalità nonché di minor compressione possibile della libertà personale che ne sovrintendono la scelta concreta in relazione al presidio cautelare – il rischio di reiterazione del fatto illecito – da governare.

Tenendo presente che l’esame del periculum di recidiva da parte di una persona giuridica riguarda non solo il reato-presupposto già ascritto alla persona fisica e all’ente, ma l’intera struttura dell’illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/2001 (qualifica soggettiva dell’autore, interesse e/o vantaggio, carenza organizzativa, profitto di rilevante entità ecc.), la Corte è pervenuta alla conclusione che «nel caso di commissione di reati che costituiscono anche il presupposto della responsabilità da reato degli enti, il giudizio di proporzionalità e adeguatezza delle misure deve essere svolto secondo una valutazione complessiva, sulla cui base stabilire se e quale misura sia idonea a contenere il rischio di reiterazione, al fine di evitare che si addivenga alla non necessaria compressione dei diritti della persona fisica lì dove ciò non è strettamente necessario, essendo maggiormente adeguate le misure cautelari adottabili nei confronti dell’ente».

Con un monito molto chiaro all’organo inquirente: che «il giudizio di adeguatezza [non] può mutare a seconda della scelta compiuta dalla pubblica accusa di non attivarsi per perseguire l’illecito dell’ente e, conseguentemente, adottare le più idonee misure cautelari previste nei suoi confronti. L’omessa attivazione dei poteri di indagine e, quindi, anche delle correlate iniziative cautelari esperibili a carico degli enti, non può legittimare il pubblico ministero a concentrare la risposta repressiva nei soli confronti della persona fisica».

 

Le proposte di modifica del Tavolo tecnico per la revisione del D. Lgs. 231/2001 in tema di annotazione a carico dell’ente e di archiviazione

La sentenza in commento si colloca in perfetta continuità con la più recente proposta di riforma del D. Lgs. 231/2001[4] volte – tra l’altro – a dare effettività all’obbligo del pubblico ministero di indagare anche nei confronti degli enti. Ci si riferisce, per quel che riguarda le tematiche del caso esaminato, alle proposte di modificare gli artt. 55 e 58 del Decreto, allo scopo di contrastare la discrezionalità esercitata nei fatti dal pubblico ministero a monte – con l’annotazione – e a valle – con l’archiviazione – dell’indagine in tale ambito.

Con riguardo all’art. 55, il Tavolo tecnico propone di sostituire la rubrica “Annotazione dell’illecito amministrativo” con “Iscrizione dell’illecito amministrativo” e l’indicativo nel testo “annota” con il verbo modale “deve iscrivere” immediatamente, allo scopo di rimarcare il carattere doveroso dell’adempimento e la sua contestualità con la registrazione della notizia di reato a carico della persona fisica.

Con riguardo, invece, all’art. 58, la proposta del Tavolo mira a sostituire l’archiviazione diretta da parte del pubblico ministero – comunicata al procuratore generale presso la corte di appello – con la richiesta di archiviazione, sottoposta ad un momento di controllo da parte del giudice per le indagini preliminari analogo a quello previsto agli artt. 408 e ss. c.p.p. per le persone fisiche.

«È agevole constatare come tanto la selezione arbitraria delle annotazioni da effettuare, quanto l’estromissione ingiustificata dell’ente dall’esercizio dell’azione penale siano indotte dall’opzione legislativa di sottrarre al vaglio giurisdizionale la valutazione dell’inazione.

Un’opzione che ha legittimato una sorta di autarchia, una prassi di gestione interna degli illeciti rispetto ai quali ogni procura (e persino ogni singolo sostituto procuratore) opera scelte di mera opportunità che disattendono gli obblighi specificamente sanciti dalla legge»[5].

 

Riflessioni conclusive

La sentenza della Cassazione n. 143/2026, come si è visto, guarda alla sostanza delle cose sotto due profili: 1) il pubblico ministero è obbligato a compiere indagini nei confronti delle persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. 231/2001, e a promuovere il successivo eventuale accertamento della relativa responsabilità, in presenza dei presupposti individuati dal legislatore; 2) l’inerzia in materia dell’organo inquirente, almeno nei casi in cui la fonte del rischio-reato sia rappresentata in modo diretto dalla prosecuzione dell’attività economica (quantomeno nelle forme e nei termini illeciti contestati), non può (più) avere ricadute in sede cautelare sulle persone fisiche pur indagate del corrispondente reato presupposto, con ingiustificate restrizioni della loro libertà personale.

Il provvedimento rappresenta dunque, a parere di chi scrive, il perno giurisprudenziale di una vera e propria rivoluzione copernicana nella materia della responsabilità da reato degli enti, in accordo – come si è sinteticamente rilevato – con i probabili scenari di riforma della disciplina.

Invero, in un momento storico in cui le lungaggini del sistema giudiziario vengono spesso indicate come fattore disincentivante per gli investimenti stranieri in Italia, la discrezionalità del pubblico ministero nell’attivare indagini “a macchia di leopardo” nei confronti degli enti ex D. Lgs. 231/2001 ha finito per produrre un’insopportabile disparità di trattamento tra operatori economici italiani.

A fronte di condotte e illeciti sostanzialmente identici, si è assistito a un’applicazione intermittente e priva di criteri riconoscibili delle responsabilità dell’ente, con procedimenti avviati e sanzioni irrogate una volta sì e dieci no, senza che fosse possibile comprendere le regole del gioco. Tale incertezza non solo ha inciso negativamente sulla prevedibilità del sistema, ma ha anche tradito la ratio stessa del D. Lgs. 231/2001, che mirava a promuovere una diffusa cultura della compliance aziendale fondata su regole chiare, uniformi e conoscibili.

La sentenza in commento e le recenti proposte di riforma del D. Lgs. 231/2001 lasciano, dunque, ben sperare.

[1] Cass. Pen. Sez. VI, Sent. 02 dicembre  2025 – 05 gennaio 2026, n. 143 Cassazione-143-1.pdf.

[2] In questi termini cfr. O. Mazza, in G. Lattanzi – P. Severino (a cura di), Responsabilità da reato degli enti, Vol. II, Diritto processuale, Giappichelli, 2020, pag. 228. 

[3] Cfr. F. Mucciarelli, Misure cautelari: una valutazione unitaria per enti e persone fisiche e obbligo di azione per gli illeciti dell’ente in una recente sentenza di legittimità, in www.sistemapenale.it, 14 gennaio 2026.

[4] Cfr. Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (d.m. 7 febbraio 2024 e successivi), Relazione conclusiva e proposta di articolato, novembre 2025, in https://www.sistemapenale.it/it/documenti/verso-una-revisione-della-231-la-relazione-conclusiva-e-la-proposta-di-articolato-elaborate-dal-tavolo-tecnico-istituito-presso-il-ministero-della-giustizia-coordinatore-giorgio-fidelbo.

[5] Cfr. Tavolo tecnico, pag. 51.

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