1. La vicenda: un infortunio mortale in un cantiere edile
Con la sentenza n. 37229, depositata il 22 ottobre 2026, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione affronta una questione centrale nell’applicazione del D. Lgs. 231/2001 in relazione ai reati commessi con violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro: la responsabilità dell’impresa può essere affermata per il solo fatto che un suo amministratore abbia commesso un reato in materia di sicurezza sul lavoro e che la società non abbia adottato un Modello organizzativo?
La vicenda trae origine da un infortunio mortale verificatosi in un cantiere destinato alla manutenzione idraulica del fiume Tara, nel territorio del Comune di Taranto.
Durante alcune operazioni eseguite mediante un escavatore condotto dal titolare di una distinta impresa individuale, un dipendente della società affidataria veniva schiacciato contro un muro di contenimento dalla zavorra posteriore del mezzo, riportando lesioni mortali.
L’escavatore era stato noleggiato dalla società affidataria, mentre la sua conduzione era stata demandata al lavoratore autonomo.
In relazione all’accaduto venivano contestate responsabilità al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al responsabile unico del procedimento e alla società affidataria, chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.
Il legale rappresentante della società era stato, invece, definitivamente condannato in un separato procedimento.
Il giudice di primo grado aveva assolto il coordinatore e il RUP, ma aveva affermato la responsabilità amministrativa della società, valorizzando il risparmio di spesa derivante dalla mancata destinazione di un lavoratore all’assistenza del manovratore e la mancata adozione di un Modello organizzativo.
La Corte d’Appello aveva successivamente assolto anche l’ente, ritenendo non dimostrata l’esistenza di una concreta colpa di organizzazione.
La Cassazione, investita del ricorso del Procuratore generale, ha confermato l’esito assolutorio.
2. La distinzione tra rischio interferenziale e rischio specifico
Una delle questioni centrali affrontate dalla Cassazione riguarda la corretta individuazione del rischio interferenziale, quale presupposto per delimitare le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nell’organizzazione della sicurezza del cantiere.
La Corte osserva preliminarmente che il D. Lgs. 81/2008, pur richiamando espressamente il rischio interferenziale, non ne fornisce una definizione normativa generale. La nozione deve pertanto essere ricostruita attraverso l’interpretazione sistematica della disciplina prevenzionistica e gli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo la Corte, il rischio interferenziale è riconducibile alla concreta interazione tra organizzazioni lavorative differenti operanti nel medesimo contesto produttivo.
L’interferenza non deve essere intesa esclusivamente come contatto materiale tra lavoratori appartenenti a imprese diverse, né richiede necessariamente la contemporanea esecuzione di più lavorazioni; essa assume piuttosto una dimensione funzionale e organizzativa, in quanto può derivare dalla coesistenza di più organizzazioni autonome, ciascuna delle quali introduce nel medesimo ambiente lavorativo attività, procedure, attrezzature e rischi propri.
La compresenza di organizzazioni differenti può infatti determinare rischi aggiuntivi, sia per l’interazione tra le rispettive attività, sia perché i lavoratori di un’impresa possono essere esposti a situazioni pericolose generate da un’altra organizzazione, delle quali non possiedono un’adeguata conoscenza.
Tuttavia, la mera presenza di soggetti appartenenti a imprese diverse non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l’esistenza di un rischio interferenziale.
Occorre verificare concretamente se tale compresenza abbia determinato un’interazione tra organizzazioni capace di generare rischi ulteriori rispetto a quelli propri delle singole lavorazioni.
Diversamente, il rischio specifico è quello strettamente connesso alle caratteristiche tecniche dell’attività svolta, alle modalità di esecuzione della prestazione, all’utilizzo di particolari macchinari e attrezzature e alle scelte operative rimesse all’organizzazione del datore di lavoro.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato che, al momento dell’infortunio, era in corso un’unica lavorazione, consistente nella rimozione degli sfalci mediante escavatore. Non era stata dimostrata l’esistenza di un’autonoma organizzazione dell’attività del lavoratore indipendente capace di produrre, attraverso l’interazione con quella dell’impresa affidataria, un rischio aggiuntivo. L’evento mortale era stato pertanto ricondotto al rischio specifico derivante dall’impiego dell’escavatore e dalle concrete modalità di esecuzione della lavorazione.
La Cassazione ha ritenuto corretta tale ricostruzione, sottolineando che il rischio in questione era già stato considerato nella pianificazione della sicurezza mediante la previsione di un addetto a terra incaricato di assistere il manovratore.
3. La delimitazione della responsabilità del coordinatore per la sicurezza e del RUP
La distinzione tra rischio interferenziale e rischio specifico assume particolare rilievo ai fini dell’individuazione degli obblighi gravanti sul coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Richiamando gli artt. 91, 92 e 100 del D. Lgs. 81/2008, nonché l’Allegato XV al medesimo decreto, la Cassazione ribadisce che la posizione di garanzia del coordinatore riguarda principalmente la gestione dei rischi derivanti dall’organizzazione complessiva del cantiere e dall’interazione tra le lavorazioni affidate alle diverse imprese.
La sua sfera di competenza non si esaurisce, tuttavia, nei soli rischi interferenziali.
Il coordinatore è chiamato a considerare anche i rischi connessi alla conformazione e alle caratteristiche dei luoghi di lavoro, nonché quelli derivanti dai profili oggettivi delle lavorazioni, dagli strumenti utilizzati, dalla successione delle fasi operative e dal programma dei lavori.
Restano invece affidati alla gestione del datore di lavoro i rischi specifici inerenti alle concrete modalità esecutive delle singole prestazioni e alle scelte operative adottate durante lo svolgimento dell’attività.
La Corte conferma, dunque, la necessità di distinguere la funzione di coordinamento e alta vigilanza attribuita al CSE dal controllo puntuale sulle singole operazioni lavorative, demandato al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti secondo le rispettive attribuzioni.
Il coordinatore non può essere considerato un garante universale della sicurezza del cantiere, né può essergli imposto un obbligo generalizzato di sorveglianza continuativa su ogni attività materialmente eseguita.
Nel caso concreto, l’assenza di un rischio interferenziale, la preventiva considerazione del rischio connesso all’utilizzo dell’escavatore e la mancata prova della conoscenza, da parte del coordinatore, dell’avvio della specifica lavorazione nell’area dell’infortunio avevano condotto i giudici di merito a escluderne la responsabilità, valutazione condivisa dalla Cassazione.
Analoghe considerazioni vengono sviluppate con riferimento al responsabile unico del procedimento nell’ambito dei lavori pubblici.
La Suprema Corte conferma il principio secondo cui il RUP, quale soggetto che rappresenta il committente, è titolare di una posizione di garanzia in materia di sicurezza che non si esaurisce nella fase iniziale dell’intervento.
I suoi obblighi si estendono anche alla fase esecutiva, attraverso un’attività di sorveglianza sul rispetto dei piani di sicurezza e sulla loro perdurante adeguatezza rispetto all’evoluzione delle lavorazioni.
Tale funzione non comporta, tuttavia, un obbligo di controllo costante e diretto sulle singole operazioni eseguite nel cantiere.
Anche per il RUP occorre distinguere la funzione di alta vigilanza dalla gestione operativa delle lavorazioni, che rimane affidata ai soggetti direttamente responsabili dell’organizzazione e dell’esecuzione delle attività.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano valorizzato l’originaria adeguatezza del Piano di sicurezza e coordinamento, l’assenza di rischi interferenziali tali da imporne l’aggiornamento, la previsione di un operatore a terra quale misura di prevenzione e l’effettuazione di sopralluoghi nel cantiere. Non risultava inoltre dimostrato che il RUP fosse a conoscenza dell’avvio della specifica lavorazione nell’area in cui si era verificato l’infortunio.
Sul punto, la Cassazione ha ritenuto comprensibili e coerenti le ragioni per le quali i giudici di merito avevano reputato non raggiunta la prova della condotta colposa e del relativo nesso causale, confermando così che la responsabilità del RUP non può essere affermata sulla base della sola titolarità di una posizione di garanzia, ma richiede l’accertamento di una concreta violazione degli obblighi inerenti alla funzione e della sua rilevanza causale rispetto all’evento.
4. La responsabilità amministrativa dell’ente: autonomia e centralità della colpa di organizzazione
La parte di maggiore interesse della sentenza, soprattutto nella prospettiva applicativa del D. Lgs. 231/2001, riguarda i presupposti necessari per affermare la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione ai reati colposi di evento commessi con violazione della normativa antinfortunistica.
La Cassazione ribadisce che la responsabilità dell’ente non può essere configurata come una conseguenza automatica della responsabilità penale della persona fisica che abbia commesso il reato presupposto.
Il sistema delineato dal D. Lgs. 231/2001 richiede infatti l’accertamento di un autonomo rimprovero nei confronti dell’organizzazione collettiva.
Tale rimprovero si identifica nella cosiddetta colpa di organizzazione, intesa come inosservanza dell’obbligo di predisporre le cautele organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del decreto.
Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Espenhahn n. 38343 del 2014, la Corte evidenzia che la colpa di organizzazione deve essere intesa in senso normativo.
Essa consiste nella violazione rimproverabile delle regole cautelari che avrebbero dovuto conformare l’assetto organizzativo dell’impresa, al fine di prevenire il rischio di commissione di reati della specie di quello verificatosi.
L’ente risponde, pertanto, per un fatto proprio, rappresentato dall’inadeguatezza della propria organizzazione rispetto alle esigenze di prevenzione del rischio-reato.
In questa prospettiva, la colpa di organizzazione assume una funzione analoga a quella svolta dalla colpa nell’ambito della responsabilità penale individuale, costituendo un elemento essenziale della tipicità dell’illecito amministrativo.
Il relativo accertamento richiede un giudizio di confronto tra l’organizzazione concretamente adottata dall’impresa e quella che sarebbe stata idonea a prevenire la commissione di reati della medesima specie.
Non è dunque sufficiente dimostrare che una persona fisica, operante nell’interesse dell’ente, abbia violato una disposizione antinfortunistica.
Occorre individuare un preciso deficit organizzativo, autonomamente riferibile alla società, che abbia contribuito causalmente alla commissione del reato.
La responsabilità amministrativa dell’ente e quella penale del soggetto apicale rimangono, pertanto, concettualmente e giuridicamente distinte, pur potendo trovare origine nella medesima vicenda fattuale.
5. La mancata adozione del Modello 231 non determina automaticamente la responsabilità dell’impresa
Un ulteriore principio di particolare rilievo riguarda il significato da attribuire alla mancata adozione o all’inefficace attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione previsti dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 e dall’art. 30 del D. Lgs. 81/2008.
La Cassazione ribadisce che l’assenza, l’inidoneità o l’inefficace attuazione del Modello organizzativo non costituiscono, di per sé, elementi sufficienti a integrare la responsabilità amministrativa dell’ente.
La mancata adozione del Modello non può infatti essere identificata automaticamente con la colpa di organizzazione, né può essere elevata a elemento costitutivo dell’illecito.
La Corte sottolinea che la dimostrazione della colpa di organizzazione grava sulla pubblica accusa.
Spetta pertanto all’accusa individuare le concrete carenze dell’assetto organizzativo aziendale, specificare quali misure preventive avrebbero dovuto essere predisposte e dimostrare il collegamento causale tra tali omissioni e la commissione del reato presupposto.
La semplice constatazione dell’assenza di un Modello organizzativo non può determinare un’inversione dell’onere probatorio, imponendo alla società di dimostrare la propria estraneità all’illecito.
Nel caso concreto, la sentenza di primo grado aveva fondato la responsabilità dell’ente principalmente sul rapporto organico tra il legale rappresentante e la società, sul presunto risparmio di spesa derivante dalla mancata destinazione di un lavoratore all’assistenza del manovratore e sull’assenza di un Modello organizzativo.
Secondo la Cassazione, che condivideva le conclusioni raggiunte sul punto dalla Corte d’Appello, tale impostazione non consentiva di individuare una concreta colpa di organizzazione.
Già nell’imputazione, infatti, l’accusa si era limitata a richiamare la mancata adozione del Modello, senza specificare positivamente in cosa sarebbe consistito il deficit organizzativo dal quale sarebbe derivata la commissione del reato.
La pronuncia conferma così che la responsabilità amministrativa dell’ente deve essere fondata sull’accertamento di carenze organizzative concrete e causalmente rilevanti, e non sulla mera assenza formale di un sistema di organizzazione e gestione.
6. La distinzione tra colpa individuale e colpa dell’organizzazione
Strettamente connessa alla questione dell’onere probatorio è la distinzione tra la colpa della persona fisica autrice del reato e la colpa di organizzazione dell’ente.
La Cassazione evidenzia che le due forme di colpa operano su piani differenti e non possono essere sovrapposte.
La colpa individuale riguarda la violazione delle regole cautelari che disciplinano la condotta della persona fisica, con particolare riferimento agli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro o sugli altri soggetti titolari di posizioni di garanzia.
La colpa di organizzazione riguarda, invece, l’inadeguatezza dell’assetto organizzativo aziendale rispetto alla prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
La violazione di una regola antinfortunistica da parte del datore di lavoro non dimostra necessariamente che l’impresa fosse organizzata in modo negligente.
Per affermare la responsabilità dell’ente occorre verificare se la condotta individuale sia riconducibile a una carenza dell’organizzazione aziendale e se tale carenza abbia avuto un ruolo causale nella commissione del reato.
Nel caso in esame, il Procuratore generale aveva richiamato, quali elementi indicativi della colpa di organizzazione, il mancato aggiornamento dei documenti di sicurezza, l’assenza di meccanismi idonei a rimediare alle omissioni dei soggetti garanti e la mancata presenza dell’operatore a terra.
La Suprema Corte ha tuttavia osservato che tali contestazioni tendevano a sovrapporre le condotte colpose delle persone fisiche alle carenze organizzative della società, senza individuare un autonomo deficit dell’organizzazione aziendale.
La colpa di organizzazione non può essere ricavata attraverso una semplice trasposizione sul piano collettivo delle violazioni attribuite agli amministratori o ai datori di lavoro.
Diversamente, si finirebbe per identificare la responsabilità amministrativa dell’ente con quella penale dei suoi esponenti, svuotando di significato l’autonomia dell’illecito prevista dal D. Lgs. 231/2001.
7. Il necessario collegamento causale tra deficit organizzativo e reato presupposto
La sentenza attribuisce particolare rilievo anche alla necessità di accertare il nesso causale tra la carenza organizzativa e la commissione del reato presupposto.
Non è sufficiente, invero, individuare una generica inadeguatezza dell’organizzazione aziendale, né dimostrare che l’impresa avrebbe potuto adottare misure preventive ulteriori; occorre verificare se il deficit organizzativo concretamente contestato abbia contribuito alla realizzazione del rischio-reato poi effettivamente concretizzatosi.
L’accertamento deve quindi riguardare non soltanto l’esistenza di una carenza organizzativa, ma anche la sua effettiva rilevanza rispetto alla commissione del reato; deve quindi individuare le regole organizzative e gestionali che avrebbero dovuto essere osservate, la loro concreta violazione e il contributo di tale violazione alla commissione del reato.
8. Il risparmio di spesa e i criteri dell’interesse e del vantaggio
La pronuncia affronta infine il rapporto tra il presunto vantaggio economico derivante dalla violazione delle misure di sicurezza e la responsabilità amministrativa dell’ente.
Nel caso concreto, l’accusa aveva individuato un vantaggio per la società nel risparmio di spesa conseguente alla mancata destinazione di un secondo lavoratore all’assistenza del conducente dell’escavatore.
La Cassazione ribadisce, tuttavia, che l’eventuale interesse o vantaggio economico non può sostituire l’accertamento della colpa di organizzazione.
Si tratta di profili distinti, che non possono essere confusi.
La circostanza che una violazione delle regole antinfortunistiche possa aver determinato un risparmio economico non dimostra, di per sé, l’esistenza di un’organizzazione aziendale negligente.
Nel caso esaminato, peraltro, la Corte d’Appello aveva escluso anche la stessa esistenza del risparmio di spesa quale conseguenza della condotta contestata, con una valutazione non specificamente censurata in sede di legittimità.
Ne deriva che la responsabilità dell’ente non può essere affermata attraverso un ragionamento che, muovendo dalla commissione del reato e dall’eventuale vantaggio economico, presuma automaticamente l’inadeguatezza dell’organizzazione aziendale.
Occorre sempre individuare il concreto deficit organizzativo e dimostrarne la rilevanza causale rispetto al reato presupposto.
9. Conclusioni: le implicazioni della pronuncia per la predisposizione e l’attuazione dei Modelli 231
La sentenza n. 37229 del 22 ottobre 2026 si inserisce nell’orientamento giurisprudenziale volto a precisare i confini della responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sul lavoro e assume particolare rilievo nella prospettiva della predisposizione, dell’aggiornamento e dell’efficace attuazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, soprattutto nelle imprese operanti nel settore delle costruzioni.
Sotto il primo profilo, la pronuncia conferma che la corretta delimitazione delle posizioni di garanzia richiede un’attenta distinzione tra rischi interferenziali, rischi connessi all’organizzazione generale del cantiere e rischi specifici delle singole lavorazioni.
Il coordinatore per la sicurezza e il responsabile unico del procedimento sono titolari di obblighi di vigilanza e controllo che devono essere concretamente individuati in relazione alle rispettive attribuzioni, senza trasformarsi in una responsabilità generalizzata per qualsiasi evento lesivo verificatosi nel cantiere.
Sotto il secondo profilo, la sentenza evidenzia la necessità di distinguere il piano degli obblighi prevenzionistici previsti dal D. Lgs. 81/2008 da quello delle cautele organizzative rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.
La violazione di una disposizione antinfortunistica può costituire il presupposto della responsabilità penale della persona fisica, ma non dimostra automaticamente l’esistenza di una colpa di organizzazione imputabile alla società.
Nella costruzione del Modello 231 assume pertanto particolare importanza l’individuazione dei rischi-reato concretamente connessi all’attività aziendale e delle misure organizzative e gestionali necessarie a prevenirli.
Nel settore delle costruzioni, tale attività richiede una specifica attenzione alla gestione dei cantieri, alla distribuzione delle responsabilità, al coordinamento tra imprese, alla verifica dell’attuazione delle misure di sicurezza e ai meccanismi di controllo e segnalazione delle eventuali anomalie.
La pronuncia evidenzia inoltre l’importanza di distinguere le carenze strutturali dell’organizzazione dalle violazioni occasionali o individuali delle procedure aziendali. La responsabilità amministrativa dell’ente non può essere affermata attraverso la semplice constatazione che una misura di sicurezza non sia stata osservata; occorre verificare se tale inosservanza sia riconducibile a un deficit dell’assetto organizzativo e se quest’ultimo abbia concretamente contribuito alla commissione del reato.
In tale prospettiva, l’adozione e l’efficace attuazione di un Modello organizzativo costituiscono strumenti essenziali per la strutturazione di un sistema preventivo adeguato, pur non potendo la loro assenza essere automaticamente identificata con la responsabilità dell’ente.
La sentenza, dunque, non ridimensiona l’importanza dei Modelli 231, ma ribadisce la necessità di valutare la responsabilità dell’organizzazione sulla base di elementi concreti, evitando automatismi e presunzioni.


