1. INTRODUZIONE
Il D. L. 116/2025 interviene su reati previsti dal codice dell’ambiente e dal codice penale. Ai fini del presente contributo ci si limiterà ad esaminare le ricadute più significative sul piano del catalogo dei reati presupposto ex art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001, relativo a quelli c.d. “ambientali”, attenzionati dalla riforma[1], e sui riflessi in termini di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo. In questo senso, si darà conto, in primo luogo, dei reati oggetto di nuova introduzione (nei rispettivi Codici e nel catalogo ex art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001), per poi soffermare l’attenzione su quelli oggetto di modifiche.
Quanto ai reati di nuova introduzione nel D. Lgs. 231/2001, si tratta delle seguenti fattispecie:
1) D. Lgs. 152/2006:
- art. 255-bis – Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari;
- 255-ter –Abbandono di rifiuti pericolosi;
- 256-bis – Combustione illecita di rifiuti;
- 259-ter – Delitti colposi in materia di rifiuti, nei casi di realizzazione colposa dei reati di cui agli articoli 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e 259 (Spedizione illegale di rifiuti), con diminuzione da un terzo a due terzi delle pene previste da tali articoli;
2) Codice Penale
- 452-septies – Impedimento del controllo;
- 452-terdecies – Omessa bonifica.
Quanto, invece, ai reati già previsti dal D. Lgs. 231/2001 e oggetto di modifica, si tratta delle seguenti fattispecie:
1) Lgs. 152/2006:
- 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- 258 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- 259 – Spedizione illegale di rifiuti.
2) Codice Penale:
- 452-sexies – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- 452-quaterdecies –Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
Le innovazioni complessivamente considerate scaturiscono dalla volontà legislativa di inasprire l’apparato sanzionatorio a carico di persone fisiche ed enti. Ciò si desume, da un lato, dalla trasformazione in delitti di quasi tutte le contravvenzioni rilevanti (sia quelle già indicate all’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 che quelle di nuova introduzione)[2]; dall’altro, dall’aumento delle sanzioni pecuniarie e dall’estensione dell’applicabilità di quelle interdittive.
In particolare, per effetto della riforma[3] le sanzioni interdittive previste all’art. 9 del D. Lgs. 231/2001 si applicano nelle seguenti ipotesi:
1) Codice Penale:
a) da tre mesi a due anni per i seguenti delitti:
- 452 bis c.p.
- 452 quater c.p.
- 452 octies c.p.[4]
- 452 sexies c.p.
- 452 quaterdecies c.p.
2) Codice dell’Ambiente:
a) fino a sei mesi per le seguenti reati:
- 137
- comma 2
- comma 5 secondo periodo
- comma 11
b) fino ad un anno per i seguenti reati:
- 256
- comma 1 lett. a) e b)
- comma 3 primo periodo
- comma 3 secondo periodo
- comma 5
- comma 6 primo periodo
- 256-bis
- comma 1 primo e secondo periodo
- comma 3-bis primo e secondo periodo
- 259 comma 1.
2. I NUOVI REATI-PRESUPPOSTO 231 PREVISTI DAL CODICE DELL’AMBIENTE E DAL CODICE PENALE
I. Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255 bis D. Lgs. 152/20026)
Strutturato come delitto, punisce:
- chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del Codice dell’Ambiente, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, se:
- dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;
- i titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
| SANZIONI 231 | |
| In caso di condanna dell’ente per responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001 è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 350 a 450 quote. | |
II. Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D. Lgs. 152/2006)
Strutturato come delitto, punisce:
- chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee (comma 1),
- con pena detentiva più elevata per chiunque commetta i delitti di cui al punto 1) quando
- dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Va precisato, inoltre, che la norma disciplina l’ipotesi in cui i delitti di cui ai punti 1) e 2) siano commessi dai titolari di imprese e dai responsabili di enti, prevedendo pene detentive più elevate.
| SANZIONI 231 | |
In caso di condanna dell’ente per responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001 è prevista:
|
|
III. Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis D. Lgs. 152/2006)
Strutturato come delitto, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
- chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata (comma 1, primo periodo),
con aggravio di pena nel caso in cui si tratti di
- rifiuti pericolosi (comma 1, secondo periodo);
- la combustione di rifiuti non pericolosi quando:
- dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (comma 3-bis, primo periodo),
con aggravio di pena nell’ipotesi di
- combustione di rifiuti pericolosi in taluno dei casi descritti al punto precedente (comma 3-bis, secondo periodo).
| SANZIONI 231 | |
Per effetto della riforma, in caso di condanna dell’ente per responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001 è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie
nonché delle sanzioni interdittive previste all’art. 9 del D. Lgs. 231/2001 per una durata non superiore ad un anno. |
|
IV. Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-bis D. Lgs. 152/2006)
L’articolo in esame prevede la punibilità anche a titolo di colpa per talune delle ipotesi di reato – già qualificate come contravvenzioni – che la riforma ha reso delittuose. Si tratta dei delitti di
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis)
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
- Spedizione illegale di rifiuti (già “Traffico illecito di rifiuti”, art. 259),
le cui rispettive pene, se commessi per colpa, “sono diminuite da un terzo a due terzi” (art. 259-bis comma 1).
| SANZIONI 231 | |
| In caso di condanna dell’ente per responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001 è prevista in tali casi l’applicazione delle rispettive sanzioni pecuniarie diminuite da un terzo a due terzi. | |
V. Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)
Il delitto in esame, già previsto dal codice penale, e punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.
| SANZIONI 231 | |
| In caso di condanna dell’ente per responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001 è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 250 quote. | |
VI. Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)
Il delitto in commento, anch’esso già previsto dal codice penale, punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.
| SANZIONI 231 | |
| In caso di condanna dell’ente per responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001 è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. | |
3. I REATI AMBIENTALI GIÀ INCLUSI NEL CATALOGO 231
I. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006)
La riforma incide in primo luogo sulla nuova qualificazione come delitti – salvo quelli tutt’ora contravvenzionali previsti ai commi 5 e 6 primo periodo[5] – dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché sull’aumento delle sanzioni pecuniarie e sull’estensione delle ipotesi di applicabilità delle sanzioni interdittive all’ente condannato[6].
Dopo la riforma, le sanzioni interdittive si applicano – per la durata non superiore ad un anno – a tutte le ipotesi, ora divenute delittuose (salvo quelle tutt’ora contravvenzionali previste ai commi 5 e 6 primo periodo[7]) dell’art. 256, ed in particolare:
- 256 co. 1: svolgimento, da parte di chiunque, di una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 (primo periodo), anche nel caso in cui il fatto riguardi rifiuti pericolosi (secondo periodo);
- 256 co. 1-bis: commissione del reato di cui al punto precedente quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
-
- delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) l fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (primo periodo),
anche nel caso in cui il fatto riguardi rifiuti pericolosi (secondo periodo).
- 256 comma 3: Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata (primo periodo), anche nel caso in cui sia destinata, sia pure in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (secondo periodo)
- 256 comma 3-bis: commissione del reato di cui al punto precedente quando:
1. dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
-
- delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
2. il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (primo periodo),
anche nel caso in cui il fatto riguardi rifiuti pericolosi (secondo periodo).
- 256 comma 5: svolgimento – in violazione del divieto di cui all’articolo 187 – di attività non consentite di miscelazione di rifiuti.
- 256 comma 6 primo periodo: deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all´articolo 227, comma 1, lettera b).
| SANZIONI 231 | |
Per effetto della riforma, in caso di condanna dell’ente per responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001 è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie
nonché delle sanzioni interdittive previste all’art. 9 del D. Lgs. 231/2001 per una durata non superiore ad un anno. |
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II. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. 152/2006)
La riforma ha introdotto una autonoma cornice edittale di reclusione (da uno a tre anni) per il (già) delitto incluso nel catalogo della responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001, il quale sanziona chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.
| SANZIONI 231 | |
| In caso di condanna dell’ente per responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001 è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. | |
III. Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006)
Il reato in questione, divenuto delitto rubricato come in intestazione[9] per effetto della riforma, punisce con la reclusione chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell’articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, con aumento di pena in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
| SANZIONI 231 | |
| Per effetto della riforma, in caso di condanna dell’ente per responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001 è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 300 a 450 quote, nonché di una sanzione interdittiva ex art. 9 del D. Lgs. 231/2001 fino ad un anno. | |
IV. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
Il delitto in commento punisce con la reclusione, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
- (comma 1) chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività (comma 1)
con aggravio di pena fino alla metà
- (comma 2, come modificato dalla riforma) quando:
- dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
| SANZIONI 231 | |
Per effetto della riforma, in caso di condanna dell’ente per responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001 è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie
nonché delle sanzioni interdittive previste all’art. 9 del D. Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. |
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V. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.)
La riforma interviene anzitutto con l’introduzione del comma 2, il che determina, nella nuova formulazione, la punizione con la reclusione di:
- chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (comma 1),
con pena più alta
- se si tratta di rifiuti ad alta radioattività (comma 2),
e con previsione di un ulteriore aumento di pena nelle ipotesi precedenti
- quando (comma 3):
- dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
- delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
| SANZIONI 231 | |
Per effetto della riforma, in caso di condanna dell’ente per responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001 è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie
nonché delle sanzioni interdittive previste all’art. 9 del D. Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. |
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4. LE AREE SENSIBILI DA MAPPARE IN RELAZIONE AI NUOVI REATI PRESUPPOSTO
I. Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis D. Lgs. 152/2006)
Questa nuova fattispecie impone di considerare come area sensibile non solo i processi industriali o produttivi complessi, ma anche le attività ordinarie di gestione dei rifiuti aziendali non pericolosi (carta, imballaggi, residui di lavorazione non classificati come pericolosi).
In molte organizzazioni tali attività sono affidate a prassi consolidate o a comportamenti di singoli operatori, spesso senza un reale presidio procedurale. Il rischio, oggi, è che anche un errato conferimento o un deposito non conforme si trasformi in responsabilità penale per l’ente.
È quindi fondamentale predisporre procedure scritte e sistemi di controllo sul deposito temporaneo, garantire la corretta etichettatura e differenziazione dei rifiuti, assicurare la tracciabilità delle movimentazioni e verificare periodicamente l’idoneità degli spazi dedicati. Anche i rapporti con i trasportatori e i gestori autorizzati vanno monitorati con particolare attenzione, per escludere prassi irregolari di smaltimento.
II. Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D. Lgs. 152/2006)
Il reato di abbandono di rifiuti pericolosi eleva in modo significativo il livello di rischio per le imprese, in quanto coinvolge sostanze suscettibili di produrre danni gravi e immediati all’ambiente e alla salute (oli esausti, solventi, residui chimici, apparecchiature elettriche contenenti sostanze nocive).
L’area sensibile si estende a tutte le fasi di gestione dei rifiuti pericolosi, dalla raccolta allo stoccaggio temporaneo, dal trasporto allo smaltimento.
In questo ambito, non è sufficiente la sola osservanza formale delle autorizzazioni: occorre garantire la sicurezza dei contenitori, l’adeguata formazione del personale, la separazione fisica dei rifiuti pericolosi dagli altri materiali, nonché controlli periodici sul rispetto delle prescrizioni ambientali.
Particolare attenzione va riservata ai subappaltatori e ai fornitori di servizi di smaltimento, che possono rappresentare un anello debole della catena.
La responsabilità dell’ente può scaturire anche dall’assenza di controlli sulla loro effettiva abilitazione e regolarità.
III. Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis D. Lgs. 152/2006)
Questa fattispecie, già oggetto di grande attenzione sul piano repressivo a causa delle emergenze ambientali degli ultimi anni (si pensi alla “Terra dei fuochi”), entra oggi direttamente tra i rischi mappabili ai fini 231.
L’area sensibile è connessa a tutte le possibili condotte di smaltimento irregolare mediante incenerimento non autorizzato, che possono avvenire sia in maniera organizzata e continuativa, sia in forma episodica e “emergenziale”, ad esempio per liberare spazi o ridurre costi di smaltimento.
I rischi operativi si concentrano nei processi di accumulo di rifiuti in eccesso, nella gestione di magazzini o aree non autorizzate e nei rapporti con soggetti terzi che potrebbero compiere tali condotte in subappalto.
I presidi organizzativi devono prevedere sistemi di monitoraggio dei quantitativi, procedure di smaltimento pianificate, controlli sui fornitori esterni e canali di segnalazione interni in caso di anomalie.
IV. Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-ter D. Lgs. 152/2006)
La vera novità di questa fattispecie è che la responsabilità per talune ipotesi di reato può derivare anche da condotte colpose, ossia da comportamenti negligenti o imprudenti, senza che vi sia una volontà di commettere l’illecito.
Ciò amplia enormemente il perimetro delle aree sensibili, perché non sono più soltanto i comportamenti dolosi a rilevare, ma anche la mancata formazione del personale, l’assenza di controlli, l’inosservanza di regole organizzative o la carenza di manutenzione degli impianti.
La mappatura dei rischi deve quindi includere aspetti come: l’efficienza dei sistemi di tracciabilità dei rifiuti, la chiarezza delle deleghe interne, la frequenza degli audit ambientali, la tempestività delle segnalazioni di non conformità.
La prevenzione di questi reati si fonda sulla diffusione di una vera e propria cultura organizzativa della responsabilità ambientale, che non può ridursi al mero adempimento burocratico.
V. Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)
Questa nuova ipotesi di reato sposta l’attenzione sulle relazioni con le autorità di vigilanza ambientale.
L’area sensibile comprende tutti i rapporti con ARPA, NOE, ISPRA, Ministero dell’Ambiente e altri enti competenti, sia in occasione di controlli programmati sia in caso di verifiche straordinarie.
Il rischio deriva dal fornire documentazione incompleta, dal frapporre ostacoli materiali alle ispezioni, dal ritardare o manipolare le informazioni.
La responsabilità dell’ente può quindi sorgere non solo da una gestione operativa scorretta dei rifiuti, ma anche da una carenza di trasparenza e collaborazione nei confronti dei soggetti deputati ai controlli.
In quest’ottica, il Modello 231 deve prevedere procedure di gestione delle ispezioni, designare referenti interni per i rapporti con le autorità, garantire la conservazione ordinata e accessibile della documentazione ambientale e formare il personale sui comportamenti da tenere durante i controlli.
VI. Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)
Questa fattispecie introduce un’area sensibile particolarmente rilevante per tutte le imprese che gestiscono siti produttivi, cantieri, aree di stoccaggio o depositi.
Il rischio si concentra nella fase post-operativa: quando un sito è contaminato o un’area viene dismessa, l’impresa ha l’obbligo di provvedere alla bonifica.
La mancata attivazione delle procedure, il ricorso a soggetti non qualificati o l’inadeguatezza degli interventi possono generare responsabilità penale diretta per l’ente.
L’aggiornamento del Modello 231 deve quindi includere protocolli di gestione delle emergenze ambientali, procedure di attivazione immediata delle autorità competenti, criteri di scelta dei fornitori di servizi di bonifica e sistemi di verifica della corretta esecuzione degli interventi.
È consigliabile, inoltre, prevedere specifici piani di accantonamento o fondi destinati a coprire i costi di eventuali risanamenti, in modo da garantire la sostenibilità economica delle misure richieste.
5. CONCLUSIONI: L’AGGIORNAMENTO DEL RISK ASSESSMENT 231
La riforma introdotta dal D.L. 116/2025 ha inciso in maniera strutturale anche sul piano del risk assessment in virtù dell’inasprito impatto sull’ente delle sanzioni interdittive ex art. 9 D. Lgs. 231/2001.
Non solo la durata delle sanzioni interdittive è stata estesa, ma sono state introdotte nuove fattispecie criminose suscettibili di generare responsabilità dell’ente. Si pensi, ad esempio, all’art. 452-septies c.p. sull’Impedimento del controllo o all’art. 452-terdecies c.p. sull’Omessa bonifica.
Il catalogo dei reati ambientali si arricchisce dunque di ipotesi di particolare gravità, che moltiplicano gli scenari di rischio e accrescono la probabilità di applicazione di misure interdittive incisive.
L’effetto pratico per l’ente è duplice. Da un lato, l’aumento del rischio legale, poiché la possibilità di subire la sospensione delle autorizzazioni, l’interdizione dall’attività o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione diventa più ampia e frequente; dall’altro, l’inasprimento del rischio reputazionale, che oggi si presenta come un elemento critico e trasversale. Un’azienda colpita da una misura interdittiva ambientale rischia di compromettere in modo duraturo la propria immagine sul mercato, soprattutto in un contesto in cui la sostenibilità e la responsabilità sociale rappresentano parametri imprescindibili di competitività e di attrattività verso stakeholder, clienti e investitori. In tal senso, l’effetto reputazionale non si limita più a un danno di immagine momentaneo, ma può riflettersi sulla capacità stessa dell’ente di posizionarsi in filiere produttive o in mercati internazionali sensibili ai temi ESG.
Per queste ragioni, l’aggiornamento del Modello 231 e delle relative matrici di rischio deve essere svolto in modo sistematico e documentato. Occorre rivalutare le aree aziendali esposte – ad esempio impianti di produzione, sistemi di gestione dei rifiuti, controlli sulle emissioni, procedure di smaltimento delle sostanze pericolose – e ricalibrare le misure di prevenzione, con l’obiettivo di rafforzare i controlli interni, incrementare la frequenza dei monitoraggi, migliorare la tracciabilità delle operazioni e integrare sistemi di audit ambientale indipendenti.
Un altro aspetto fondamentale è rappresentato dalla formazione continua del personale: la riforma innalza il livello di attenzione richiesto a tutti i livelli organizzativi, e non solo al vertice. Dirigenti, preposti e operatori devono essere formati non solo sugli obblighi di legge, ma anche sulle conseguenze dirette per l’ente in termini di interdizione delle attività e perdita di reputazione. Parallelamente, l’Organismo di Vigilanza (OdV) è chiamato a ridefinire le proprie priorità di controllo, concentrandosi maggiormente sulle aree ambientali e introducendo verifiche straordinarie in caso di modifiche organizzative o tecnologiche che possano incidere sul rischio.
In definitiva, il nuovo scenario normativo rende evidente che il rischio ambientale in ambito 231 non può più essere considerato marginale o circoscritto. L’inasprimento delle sanzioni interdittive, la loro estensione a nuove fattispecie e il legame sempre più stretto tra compliance ambientale e sostenibilità d’impresa trasformano questo ambito in un fattore determinante per la governance aziendale. Un ente che non aggiorni tempestivamente il proprio risk assessment e non adotti misure concrete di adeguamento non solo si espone a conseguenze legali più gravi, ma rischia di perdere definitivamente credibilità e fiducia sul mercato.
Bibliografia consultata
- Arena M., L’impedimento nel controllo in materia ambientale nel D. Lgs. 231/2001, in www.filodiritto.com, 10 settembre 2025.
- Compostella R., La riforma dei reati ambientali introdotta – a sorpresa – dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116. Note di (primissima) lettura ed aspetti controversi, in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 9.
- Ruga Riva C., Il c.d. Decreto Terra dei Fuochi sui rifiuti: tra Greta, Dracone e Tafazzi, in Sistema Penale, 9/2025.
Vanacore G., Un intervento rivoluzionario ma troppo affrettato sul trattamento sanzionatorio dei reati in tema di rifiuti nel codice dell’ambiente, in Sistema Penale, 8 settembre 2025.
[1] Non saranno quindi esaminate, ad esempio, le modifiche all’art. 255 del D. Lgs. 152/2006 (“Abbandono di rifiuti non pericolosi”) poiché non costituente presupposto di responsabilità da degli enti, né saranno presi in considerazione i reati di cui agli artt. 8 commi 1 e 2 e 9 comma 2 del D. Lgs. 202/2007, i quali pure, in caso di condanna, danno luogo all’applicazione di sanzioni interdittive a carico dell’ente.
[2] I reati di abbandono di rifiuti (artt. 255, 255 bis, 255 ter), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256), combustione di rifiuti (art. 256 bis) e spedizione illegale di rifiuti (già traffico illecito di rifiuti, art. 259), anteriormente alla riforma attuata con D. L. 116/2025, rientravano – anche laddove già previsti e disciplinati nel D. Lgs. 152/2006 – nell’alveo delle contravvenzioni. Tale natura permane nei casi di cui all’art. 256 commi. 5 e 6.
[3] Prima della riforma, e sempre con riguardo ai reati previsti dal codice penale e dal codice dell’ambiente, le sanzioni interdittive si applicavano solo nei seguenti casi:
1. Codice penale, per i seguenti delitti:
a) fino a un anno per:
- 452 bis c.p.
b) da tre mesi a due anni per:
- 452 quater c.p.
2. Codice dell’Ambiente, per i seguenti reati:
a) fino a sei mesi per
- 137
- comma 2
- comma 5 secondo periodo
- comma 11
- 256
- comma 3 secondo periodo
- 260 (già “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, confluito nell’art. 452 quaterdecies c.p.),
- comma 1
- comma 2.
[4] Associazione per delinquere (art. 416) e Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis) allo scopo di commettere reati ambientali previsti dal Titolo VI bis del Libro II del codice penale (dei delitti contro l’ambiente).
[5] Si tratta dei seguenti reati:
Art. 256 comma 5: Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
Art. 256 comma 6:Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all´articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell´arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro […]..
[6] Le sanzioni interdittive si applicavano – per una durata non superiore a sei mesi – alla sola ipotesi (peraltro, allora contravvenzionale) di realizzazione o gestione di discarica destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (ai sensi del precedente art. 256 co. 3).
[7] Si tratta dei seguenti reati:
Art. 256 comma 5: Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
Art. 256 comma 6:Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all´articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell´arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro […]..
[8] In deroga, peraltro, al limite massimo di 1000 quote previsto all’art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/2001.
[9] La rubrica precedente era “Traffico illecito di rifiuti”.
[10] In deroga, peraltro, al limite massimo di 1000 quote previsto all’art. 10 co. 2 D. Lgs. 231/2001.


